Ore di lavoro eccedenti il normale orario

Risposta al quesito del Dott. Fabio Venanzi

Quesiti
di Venanzi Fabio
29 Gennaio 2021

Con la presente siamo a richiedere se le ore lavorate prestate in più rispetto il normale orario e accantonate in banca ore, hanno una scadenza per essere fruite come riposi compensativi o se devono essere pagate come straordinari entro un determinato tempo. L’Ente ha alcuni dipendenti che hanno accumulato tantissime ore e si chiede di sapere come procedere.

Risposta

Per gli enti che applicano il CCNL Funzioni locali, l’istituto della banca delle ore è disciplinato dall’articolo 38-bis CCNL 14 settembre 2000. In detta banca delle ore, possono confluire esclusivamente le ore di lavoro straordinario, debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione decentrata, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione.

Pertanto, solo tali ore possono confluire in banca ore. Le eventuali ore prestate in più rispetto all’ordinario orario di lavoro possono rientrare nell’ambito della flessibilità e il loro utilizzo deve essere regolamentato e disciplinato a livello di singole ente. Tale fattispecie, infatti, non è disciplinata dai CCNL in quanto l’ente dovrebbe aver definito l’orario entro il quale il dipendente può rendere la propria prestazione lavorativa, con conseguente “limitazione” delle ore eccedenti (diverse dallo straordinario).

Sicuramente tali ore, se non debitamente autorizzate, non potranno essere remunerate.  

Al riguardo, l’Aran ha assunto la seguente posizione. 

“Il D.Lgs.n.66/2003, ai fini della verifica e del rispetto delle prescrizioni legali e contrattuali in materia, ha introdotto la suddistinzione dell’orario di lavoro nelle due sole categorie dell’orario di lavoro ordinario e straordinario. 

In proposito, poi, si deve anche ricordare che, sulla base della disciplina contrattuale (art.38, comma 2, del CCNL del 14.9.2000) le prestazioni di lavoro straordinario devono essere sempre preventivamente autorizzate dal dirigente, ovviamente anche nella misura, al fine di consentire un effettivo rispetto dei vincoli quantitativi e di spesa in materia. 

Senza tale autorizzazione nessuna prestazione ulteriore, rispetto all’orario di lavoro ordinario, può essere considerata come prestazione di lavoro straordinario, in quanto manca la finalizzazione al soddisfacimento di esigenze organizzative dell’ente che deriva appunto dall’autorizzazione. 

Pertanto, se il dipendente è stato autorizzato, ad esempio, per due ore di lavoro straordinario, ulteriori prestazioni (anche di pochi minuti) risultanti dal sistema di rilevazione dell’orario di lavoro, non possono essere in alcun modo conteggiate e compensate a tale titolo. 

Se non possono essere considerate prestazioni di lavoro straordinario, tali periodi non solo non possono essere remunerate, ma, evidentemente, non possono neppure dare luogo a riposi compensativi (si tratta di una modalità di remunerazione alternativa al pagamento monetario).” 

26 gennaio 2021            Fabio Venanzi

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