Incarichi presso altri enti

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
30 Gennaio 2021

Un dipendente con contratto di lavoro indeterminato a tempo pieno di un Comune, (36 ore settimanali) che già svolge un servizio a scavalco presso un altro Ente per 12 ore settimanali, può ricevere un altro incarico da un terzo Comune instaurando con lo stesso un rapporto professionale di lavoro autonomo occasionale? Allo stesso può essere attribuita, da questo terzo Ente, la responsabilità di un servizio ai sensi dell'articolo 110 TUEL? Nel caso sia possibile il dipendente deve essere autorizzato dal Comune ove svolge la sua attività lavorativa a tempo pieno?

Risposta

1° risposta: il dipendente può ricevere l’autorizzazione  dal proprio ente, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, per svolgere attività occasionale presso altro ente o privati, previa valutazione da parte dell’ente autorizzante della compatibilità di detta eventuale autorizzazione rispetto alle esigenze dell’Ufficio, al dispendio di energie ed  ai riflessi sull’attività lavorativa nonché tenuto conto di eventuali situazioni di conflitto.

2° risposta: in caso di rapporto di collaborazione autorizzata in base alla prima ipotesi, tenuto conto della natura del rapporto, si esclude che l’Ente presso cui è svolta la collaborazione possa attribuire un incarico ex art. 110 TUEL per la cui applicazione occorre, comunque, rispettare la procedura selettiva di cui al primo comma del citato articolo (previa selezione pubblica volta ad. accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico), e secondo la giurisprudenza amministrativa e contabile, dare atto, ai sensi dell’art. 19 comma 6 del d.lgs. n. 165/2001, che la persona da incaricare appartiene a figura non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione.

Nel caso dell’incarico ex art. 110 TUEL, comunque, non occorrerebbe l’autorizzazione in quanto il dipendente sarebbe  collocato in aspettativa ai sensi del comma 5, anche se detto istituto dell’aspettativa sarebbe di difficile conciliazione con la durata di sole 12 ore dell’incarico.

27 gennaio 2021           Eugenio De Carlo  

 

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