Rinnovo delle concessioni di posteggio

Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
01 Febbraio 2021

Oggetto : Art.181, c.4 bis D.L. n°34/2020 come convertito con L.N°77/2020. Rinnovo delle Concessioni di Posteggio in scadenza entro il 31.12.2020. Modalità Operative rimesse alla competenza Regionale. -RICHIESTA CHIARIMENTI IN SEGUITO ALLA NOTA REGIONALE “DURC” DEL 18.01.2021 PROT.144- Premesso che -con D.M 25.11.2020 del Ministero dello Sviluppo Economico sono state approvate le Linee Guida previste dall’Art. 181, c.4 bis D.L. n°34/2020 come convertito con L.N°77/2020 in materia di rinnovo delle Concessioni di posteggio per l’esercizio del Commercio su area pubblica in scadenza il 31.12.2020 . - Il D.M 25.11.2020 , Viste le Leggi 114/98, il Decreto Legge “Semplificazioni” 34/2020 e il Dlgs 59/2010, relega alle Regioni il solo compito di determinare le “Modalità Operative” con cui si realizza il rinnovo delle Concessioni di posteggio in funzione delle “Linee Guida” approvate con l’Art.1 del D.M 25.11.2020. -le Linee Guida del D.M 25.11.2020 al punto 12) prevede che “”Nel rispetto delle Disposizioni Regionali, l’esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato alla verifica della sussistenza e della Regolarità del DURC al 30 giugno 2021 o di altra documentazione comprovante la regolarità contributiva. -La materia del DURC è affrontata dal Dlgs 31 marzo n° 114 dove all’art 28 comma 2bis, secondo capoverso prevede che “Le Regioni, nell’Esercizio della Potestà Normativa in materia di disciplina delle Attività Economiche, possono stabilire che l’autorizzazione all’esercizio dell’Attività di posteggio dato in concessione sia soggetta alla presentazione del DURC” . Considerato che -Con Nota della Regione Puglia del 18.01.2021 prot 160/prot/18.01.2021/0000144, nell’ambito della procedura in oggetto, viene dichiarato che la richiesta del DURC è illegittima citando l’art.11 del Regolamento Regionale del Commercio n°4/2017 . -L’art.11 c.1 del Reg.Reg. n°4/2017 cita la Regolarità contributiva e fiscale ai sensi della Legge Reg. 24/2015 ai sensi dell’Art.3 c.1. lett. J) che di seguito si riporta “i criteri e le procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche incluse le modalità attraverso le quali i comuni verificano la sussistenza della regolarità contributiva e fiscale” . Preso atto che -Ai sensi del’Art.117 della Costituzione “Titolo V” , punto e) Lo Stato ha legislazione Esclusiva nella Materia della “Tutela della Concorrenza” e La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle Materie di Legislazione Esclusiva, salva delega alle Regioni. - la Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2020, n. 1969 “Procedure per il rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica di tipo A in scadenza entro il 31.12.2020” non contiene Deleghe dello Stato in materia di Commercio e Concorrenza . Ritenuto opportuno adempiere alla Normativa Statale vigente , il Dlgs 31 marzo n° 114, dove all’art 28 comma 2bis, primo capoverso, prevede che “L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di Commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione è, in ogni caso, soggetta alla presentazione del DURC . Tutto quanto premesso e considerato CHIEDE chiarimenti a Codesto Servizio di Consulenza affinchè il procedimento in atto, descritto in Oggetto, possa essere regolarmente concluso nei termini previsti dalla legge .

Risposta

Occorre fare una premessa di chiarimento che serva sia da introduzione che per la soluzione del quesito proposto.

Al dipendente pubblico, anche se dirigente, non è richiesto di effettuare un’interpretazione delle norme che risalga finanche ai principi o alla ripartizione delle competenze previste dalla Carta costituzionale in quanto si tratta di un’attività che l’ordinamento riserva ai magistrati giudicanti.

Ciò non toglie, tuttavia, che sia necessario orientarsi nella selva normativa per poter applicare, correttamente, le disposizioni più confacenti al caso di specie, come meritoriamente fa l’istante.

Ebbene, nel merito, il fatto che sulla presentazione o meno del DURC decida la Regione è supportato dalla tesi, condivisibile, secondo cui, alla luce della riforma costituzionale che affida alle Regioni la competenza esclusiva in materia di commercio (cfr. Legge costituzionale n° 3/2001) le disposizioni in materia di obbligo di presentazione del DURC debbano essere intese e interpretate come una “norma di indirizzo” e comunque settoriale. Incidono, infatti, sul procedimento di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio e della permanenza delle condizioni necessarie alla prosecuzione dell’attività medesima, prerogativa, questa, del tutto propria delle Regioni.

Ne consegue che l’applicazione della norma introdotta con l’articolo 11-bis della legge n° 102/2009 non può essere automatica e che, invece, essa deve essere recepita o diversamente introitata con atto formale da parte delle Regioni.

A tal proposito, consta a chi scrive che diverse Regioni abbiano agito in tal senso.

Per un approfondimento della questione si rinvia, inoltre, alla consultazione della risoluzione di risposta fornita dal MISE ad un quesito analogo.

Ciò detto, le indicazioni fornite dalla Regione forniscono un’interpretazione che si suggerisce di seguire in quanto eventuali applicazioni diverse o difformi che fossero causa di danni farebbero emergere il requisito soggettivo della colpa grave. L’unica alternativa possibile per poter agire diversamente è tentare un’impugnazione giudiziaria degli atti regionali ma l’ipotesi appare temeraria e priva dei requisiti di legittimazione ad agire per un Comune, tanto più qualora si intraveda un conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni.

26 gennaio 2021        Elena Conte

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