Occorre fare una premessa di chiarimento che serva sia da introduzione che per la soluzione del quesito proposto.
Al dipendente pubblico, anche se dirigente, non è richiesto di effettuare un’interpretazione delle norme che risalga finanche ai principi o alla ripartizione delle competenze previste dalla Carta costituzionale in quanto si tratta di un’attività che l’ordinamento riserva ai magistrati giudicanti.
Ciò non toglie, tuttavia, che sia necessario orientarsi nella selva normativa per poter applicare, correttamente, le disposizioni più confacenti al caso di specie, come meritoriamente fa l’istante.
Ebbene, nel merito, il fatto che sulla presentazione o meno del DURC decida la Regione è supportato dalla tesi, condivisibile, secondo cui, alla luce della riforma costituzionale che affida alle Regioni la competenza esclusiva in materia di commercio (cfr. Legge costituzionale n° 3/2001) le disposizioni in materia di obbligo di presentazione del DURC debbano essere intese e interpretate come una “norma di indirizzo” e comunque settoriale. Incidono, infatti, sul procedimento di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio e della permanenza delle condizioni necessarie alla prosecuzione dell’attività medesima, prerogativa, questa, del tutto propria delle Regioni.
Ne consegue che l’applicazione della norma introdotta con l’articolo 11-bis della legge n° 102/2009 non può essere automatica e che, invece, essa deve essere recepita o diversamente introitata con atto formale da parte delle Regioni.
A tal proposito, consta a chi scrive che diverse Regioni abbiano agito in tal senso.
Per un approfondimento della questione si rinvia, inoltre, alla consultazione della risoluzione di risposta fornita dal MISE ad un quesito analogo.
Ciò detto, le indicazioni fornite dalla Regione forniscono un’interpretazione che si suggerisce di seguire in quanto eventuali applicazioni diverse o difformi che fossero causa di danni farebbero emergere il requisito soggettivo della colpa grave. L’unica alternativa possibile per poter agire diversamente è tentare un’impugnazione giudiziaria degli atti regionali ma l’ipotesi appare temeraria e priva dei requisiti di legittimazione ad agire per un Comune, tanto più qualora si intraveda un conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni.
26 gennaio 2021 Elena Conte