Istanza di iscrizione o mutazione anagrafica

Risposta al quesito della Dott.ssa Liliana Palmieri

Quesiti
di Palmieri Liliana
01 Febbraio 2021

Famiglia , padre, moglie e figlie, residente in questo comune in una villa al civico 3/A, comproprietà al 50% tra coniugi, tutti iscritti in un unico stato di famiglia ; A seguito separazione il marito, pur continuando a figurare nello stesso stato di famiglia, va abitare di fatto in un appartamento ricavato nel, seminterrato della villa; un unità distinta, con proprio ingresso proprie utenze. (utenze ottenute, a seguito provvedimento del Giudice che mette a disposizione del marito l’unità del seminterrato;)

Ovviamente l’unità ricavata non ha civico, non ha autorizzazione comunale.

I legali della moglie chiedono il trasferimento del marito dal nucleo famigliare di origine.

Il marito fa domanda di trasferimento nell’unità abusiva indicando stesso numero civico della villa:3/A

1^Problema: l’unità non ha numero civico la richiesta può essere considerata irricevibile?

2^ Problema: se la domanda dovesse essere accolta quanto meno deve essere sospesa ed invitare il richiedente a presentare n. civico; cosa che già il marito non vuol fare per paura per ritorsioni SOLO nei suoi confronti da parte del comune.

Soluzioni prospettate da questo ufficio per il quale si chiede parere:

1^ SOLUZIONE

- Accogliere domanda, protocollare

- Avvio procedimento

- Sospensione del procedimento

- Invito a richiedere numero civico ad entrambi i proprietari, in difetto provvede comune d’ufficio

- SEGNALAZIONE UFFICIO EDILIZIA COMUNE  

2^ SOLUZIONE

- Domanda irricevibile perché numero civico non presente e abusiva

- Invito a richiedere numero civico ad entrambi i proprietari, in difetto provvede comune d’ufficio

- SEGNALAZIONE UFFICIO EDILIZIA COMUNE  

Ovviamente ci si pone il anche seguente dubbio:

Ma è possibile concedere un numero civico ad una unità abusiva? A domanda oppure d’ufficio?

L’assenza di numero civico, o numero non corretto, sulla dichiarazione anagrafica può essere motivo di irricevibilità della stessa.

Risposta

La mancanza del numero civico relativo alla unità abitativa oggetto della dichiarazione anagrafica non costituisce e non può costituire causa di irricevibilità dell'istanza di iscrizione o mutazione anagrafica stessa.

Vero è che il proprietario dell'immobile, non appena ultimata la costruzione del fabbricato, deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 42 del d.P.R. n. 223/1989, obblighi inerenti alla richiesta di numerazione civica esterna e, all'occorrenza, interna. Il successivo art. 43 del vigente regolamento anagrafico pone, poi, una serie di prescrizioni che hanno la finalità di garantire che l'unità immobiliare sia individuata ed individuabile in maniera precisa ed univoca.

Tuttavia, occorre ricordare che la persona deve essere iscritta nel luogo in cui dimora abitualmente, anche se questo luogo non presenta le caratteristiche di agibilità, idoneità igienico sanitaria ecc.; si richiamano, sul punto, le precise, ed ancora valide prescrizioni contenute nella circolare del Ministero dell'interno 29/5/1995 n. 8, miranti a garantire che l'anagrafe sia sempre tenuta aggiornata. Si riporta di seguito uno dei passaggi più significativi della lunga e corposa circolare: " ... Nel rammentare che il concetto di residenza, come affermato da costante giurisprudenza ... è fondato sulla dimora abituale del soggetto sul territorio comunale, cioè dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e soggettivo dell'intenzione di avervi stabile dimora, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali, occorre sottolineare che non può essere di ostacolo alla iscrizione anagrafica la natura dell'alloggio, quale ad esempio un fabbricato privo di licenza di abitabilità ovvero non conforme a prescrizioni urbanistiche, grotte, alloggi in roulottes. Tale assunto, che da sempre costituisce uno dei criteri guida nella gestione delle anagrafi comunali, condiviso sia da questo Ministero che dall'Istituto nazionale di statistica, è conseguente al fine cui è ispirata la legislazione anagrafica e cioè la rilevazione delle situazioni di fatto. In pratica la funzione dell'anagrafe è essenzialmente di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale, né tale funzione può essere alterata dalla preoccupazione di tutelare altri interessi anch'essi degni di considerazione, quale ad esempio l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, per la cui tutela dovranno essere azionati idonei strumenti giuridici, diversi tuttavia da quello anagrafico.

Dalle suesposte considerazioni emerge che compito precipuo dell'ufficiale di anagrafe è quello di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal cittadino, cioè l'intenzione di risiedere nel comune, e la res facti, ovverosia l'effettiva presenza abituale dello stesso, che dovrà formare oggetto di apposito accertamento disposto dall'ufficiale di anagrafe, cui spetta esclusivamente la decisione finale - accoglimento o meno - della richiesta di iscrizione anagrafica. ..."

Alla luce di quanto indicato nella predetta circolare, l'istanza deve essere considerata ricevibile e la persona deve essere iscritta nella nuova unità abitativa.

Nel contesto del quesito si fa riferimento ad "un proprio ingresso", ma non viene precisato se questo sia esterno o, come spesso accade, interno all'immobile. Qualora, infatti, detto ingresso sia interno e si acceda da un unico portone esterno, con ulteriori ingressi separati all'interno della villa, non occorre attribuire un nuovo numero civico, ma è sufficiente individuare e registrare la nuova unità immobiliare specificando il piano e, se necessario, l'interno.

Se invece l'ingresso fosse esterno occorre invitare l'interessato a chiedere un nuovo numero civico, a meno che il numero civico sia collocato nel cancello posto nel perimetro della eventuale recinzione); in mancanza di adempimento da parte del cittadino, si provvederà d'ufficio.

In conclusione, l'istanza è ricevibile e dà adito all'avvio del procedimento.

Il procedimento non deve essere sospeso, ma si deve invitare subito l'interessato a chiedere la numerazione civica, se trattasi di ingresso esterno, ovvero a fornire gli elementi necessari per indicare nella registrazione anagrafica il piano e l'interno; si ricorda che l'istituto giuridico della sospensione non è applicabile in maniera pacifica ai procedimenti anagrafici.

Per quanto riguarda la segnalazione all'ufficio urbanistica, nessuna norma attribuisce all'ufficiale d'anagrafe tale competenza; sarà invece il vigile accertatore, che fa capo ad un ufficio/servizio che ha competenza anche in materia di violazione di norme edilizie, a rilevare, in occasione dell'accertamento anagrafico, che è obbligatorio, l'eventuale illegittimità e ad adottare i provvedimenti di competenza.

27 gennaio 2021           Liliana Palmieri

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