Dipendente con contratto ex art. 1 comma 557 legge 311/2004

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
02 Febbraio 2021

Un dipendente, con contratto art. 1 comma 557 legge 311/2004 presta servizio presso l’Unione anche quando nel comune di appartenenza è in ferie. Si chiede se ciò sia legittimo e se sono previste responsabilità o sanzioni in capo all’Ente ricevente, e se occorra fare una comunicazione all’Ente di appartenenza. 

Risposta

L’articolo 1, comma 557 della legge 311/2004 consente ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti di utilizzare dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni oltre il limite delle 36 ore settimanali e nel limite delle 48 ore settimanali.

La Corte dei Conti Umbria (contr. del. 129/2020) ha osservato che in base alla legge n. 145/2018 tutti i Comuni, senza limiti dati dalla consistenza della popolazione, possono utilizzare, mediante convenzione, personale assegnato ad altri Enti, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo (36 ore settimanali), mentre la legge n. 311/2004 prevede che, tra i Comuni, solo quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali e non indica un limite di tempo a tale utilizzo, trattandosi dell’ipotesi del c.d. scavalco d’eccedenza (istituto spesso controverso, da taluni, in dottrina, definito un mostro giuridico).

Pertanto, se tra gli enti non esiste una convenzione che regoli il riparto tra i due delle 36 ore settimanali, ma si tratti di scavalco d’eccedenza oltre le ordinarie 36 ore settimanali, si ritiene che non rilevi lo svolgimento delle ore eccedenti in giornata di ferie che, evidentemente, avrà effetto e valore solo per il Comune principale. Infatti, data l’indipendenza del rapporto di lavoro ex articolo 1 comma 557, dal lavoro che il dipendente conduce presso l’ente di provenienza, potrebbe anche ammettersi che il dipendente autorizzato, in ferie presso l’ente di provenienza, svolga attività lavorativa, collocata oltre il debito orario ordinario, presso l’ente che se ne avvale.

28 gennaio 2021           Eugenio De Carlo  

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