La gestione delle richieste di accesso documentale presentate all'ufficio tecnico comunale
Vademecum operativo per gli Enti locali
Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiPrima casistica:
il Comune ha impegno preso nel 2020 con pluriennale 2021 a nome di una ditta.
A fine anno 2020 la ditta ha cambiato ragione sociale per cui le ultime fatture di dicembre da pagare a residui sul 2021 sono state emesse con la nuova ragione sociale con nuovo codice fiscale e partita iva. Il Comune ha quindi inserito in anagrafica il nuovo beneficiario.
Il dubbio che ha è questo: L'impegno a residui che ha per pagare tali fatture è collegato al vecchio beneficiario, come deve comportarsi? Dato che non è possibile eliminare l'impegno in quanto si tratta appunto di impegno a residui, cosa è meglio fare? L'Ente ha tolto il beneficiario sull'impegno, ma è giusto?
Seconda casistica: caso simile a quello precedente solo che la differenza è che il nuovo beneficiario ha stessa ragione sociale, stesso codice fiscale ma diversa partita iva, quindi anche in questo caso c'è da inserire nuova anagrafica, ma per gli impegni a residui? Come ci si comporta?
Sulla base di quanto esposto nel quesito, la ditta a favore della quale il comune ha assunto un impegno nel 2020 (la prima ditta) e la ditta che nel 2021 ha emesso le fatture con nuovo codice fiscale e nuova partita iva (seconda ditta) sono due soggetti del tutto diversi ed autonomi; da ciò consegue che:
- l'impegno conservato a residui era, e continua ad essere, riferito alla prima ditta;
- le fatture emesse dalla seconda ditta non sono supportate da un valido titolo nei confronti dell'ente.
Per poter legittimare le proprie pretese nei confronti dell'ente, la seconda ditta deve necessariamente documentare la sussistenza di un idoneo titolo, da cui risulti che la stessa è subentrata nelle forme di legge alla prima in tutti i rapporti, attivi e passivi (ad esempio, per effetto di fusione, incorporazione, scissione, acquisizione del ramo d'azienda, cessione del contratto, ecc.): solo a seguito di tale documentata dimostrazione l'ente adotterà uno specifico provvedimento con cui, preso atto degli elementi forniti, disporrà l'attivazione del rapporto con la nuovo ditta, in sostituzione/prosecuzione di quello preesistente con la prima ditta.
Analoghe considerazioni valgono anche nel secondo caso prospettato nel quesito relativo all'utilizzo di una diversa partita iva.
28 gennaio 2021 Ennio Braccioni
Vademecum operativo per gli Enti locali
INPS – Messaggio n. 2254 del 15 luglio 2025
Corte dei Conti – Comunicato del 15 luglio 2025 relativo alla Deliberazione Sezione delle Autonomie n. 13 del 19 giugno 2025
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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