Motivo di iscrizione anagrafica per richiedente protezione speciale già cancellato da altro comune per allontanamento dalla struttura di accoglienza
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta al quesito della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiHo necessità di sapere se il termine per la cancellazione anagrafica per Irreperibilità è sempre e comunque 1 anno benché, a seguito degli opportuni accertamenti eseguiti, si è sicuri che il cittadino non è più residente sul territorio comunale.
Presupposto indispensabile affinché si possa procedere legittimamente alla cancellazione per irreperibilità è la prova che la persona sia irreperibile da almeno un anno.
In pratica, l'ufficiale d'anagrafe, dopo ripetuti ed opportunamente intervallati accertamenti deve aver raggiunto la prova della condizione di irreperibilità della persona da almeno un anno.
L'irreperibilità deve essere costante, ininterrotta e il luogo di nuova dimora abituale deve essere totalmente sconosciuto; rispettate queste condizioni, l'ufficiale d'anagrafe può procedere anche se dall'avvio del procedimento di cancellazione per irreperibilità non è ancora trascorso un anno.
In altri termini, il procedimento può durare anche meno di un anno, ma si deve disporre sempre di elementi solidi ed oggettivi che comprovino che la condizione di irreperibilità assoluta perdura da almeno un anno.
Quanto sopra esposto si ricava dalla scarna formulazione della norma che disciplina la cancellazione per irreperibilità (l'art. 11 comma 1 del d.P.R. n. 223/1989, che si limita a disporre: "La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata: ....
c) per irreperibilità accertata ... ... quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, ...".
Si ricava, inoltre, dalle indicazioni dell'Istat nelle Avvertenze, note illustrative e normativa AIRE, Metodi e Norme, serie B - n. 29 - edizione 1992 - B - AVVERTENZE E NOTE ILLUSTRATIVE RELATIVE AL REGOLAMENTO ANAGRAFICO, laddove viene specificato che:
“La norma relativa alla cancellazione anagrafica per irreperibilità (art. 11) costituisce un mezzo eccezionale il cui impiego può essere considerato sia in occasione dei censimenti sia a seguito di accertamenti svolti dall’ufficio di anagrafe. Infatti, la possibilità di cancellazione per irreperibilità al di fuori delle risultanze delle operazioni di censimento è consentita quando una persona risulti, a periodici ed intervallati accertamenti disposti dall’ufficiale di anagrafe, costantemente irreperibile all’indirizzo anagrafico, né si conosca il luogo di attuale dimora abituale. Se si conosce, infatti, il luogo di dimora abituale non si può effettuare la cancellazione per irreperibilità, ma si deve procedere con la segnalazione di cui all’art. 18 del regolamento. Se la persona risulta all’estero si cancella per l’estero, attivando contemporaneamente, se di cittadinanza italiana, la procedura per l’iscrizione all’AIRE”.
In conclusione, è l'ufficiale d’anagrafe che decide quando possano ritenersi conclusi e sufficienti gli accertamenti disposti e quando possa ritenersi concluso il procedimento, che, lo si ribadisce, può durare anche meno di un anno.
28 gennaio 2021 Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
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