Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Incompatibilità dei componenti di commissione di gara: il Consiglio di Stato fa chiarezza
Servizi Comunali Commissione di gara IncompatibilitàApprofondimento di Luca Leccisotti
INCOMPATIBILITA’ DEI COMPONENTI DI COMMISSIONE DI GARA: IL CONSIGLIO DI STATO FA CHIAREZZA
Luca Leccisotti
Per i componenti delle commissioni giudicatrici, l’art. 77 del Nuovo Codice Appalti dispone che:
Rispetto al primo punto, è essere composta da un minimo di 3 componenti ad un massimo di 5 componenti e che, gli stessi, possono lavorare con strumenti telematici che garantiscono la riservatezza. Va da se che con la dicitura “strumenti telematici” si intendono in modo generico le varie modalità (per esempio videoconferenza con i più comuni programmi tipo Zoom, Google meet ed altri simili).
Il punto 2 invece, come anche statuito dalla sentenza del Consiglio di Stato n.144/2021, prevede che la norma si riferisce a funzioni e incarichi di tipo tecnico e/o amministrativo relativi al contratto da affidare e non a contratti o gare precedenti. In pratica determina l’incompatibilità l’aver svolto una specifica attività con riguardo al contratto da stipularsi in esito alla gara trattata.
Sorvolando i punti 3 e 4, che sono chiari e noti, il Consiglio di Stato nella menzionata sentenza, sancisce 3 principi cardine per l’incompatibilità dei componenti delle commissioni di gara:
A parere di chi scrive, visto che tali questioni hanno già impegnato diversi TAR e Consigli di Stato nel dirimere questo contenzioso ricorrente, sarebbe auspicabile un provvedimento legislativo chiaro, netto e con esplicite previsioni in materia.
L’articolo così come è scritto, lascia a troppe interpretazioni di parte:
I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.
Questo ultimo periodo lascia ad interpretazioni variegate e mettono in condizioni i TAR di interpretare (ed emettere sentenze disomogenee) nei modi più disparati.
Insomma, di semplificazione e speditezza neanche l’ombra…
Io, da sempre, vi consiglio un unico principio:
“Chi scrive le regole del gioco, non deve stare in commissione. Il resto si, può starci e l’eventuale incompatibilità deve essere dimostrata da chi impugna.”
A voi le conclusioni.
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