Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiAppalto servizio di pulizia uffici comunali. Nel capitolato d'appalto è stato inserito il seguente articolo: 19 Rispetto accordo in materia di salvaguardia occupazione Ai sensi di quanto disposto dal verbale di accordo del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale in data 24 ottobre 1997, art. 4 CCNL imprese di pulizia e successive integrazioni e modificazioni il soggetto aggiudicatario è tenuto al rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione. L'impresa subentrante dovrà assumere mediante passaggio diretto ed immediato il personale dell'impresa cessante, nel limite dei dipendenti in forza da quattro mesi prima della scadenza dell'appalto.
Alla luce di questa disposizione la ditta appaltatrice subentrante ha stipulato un contratto con la dipendente in servizio presso la ditta cessante per mesi 4 e vuole sottoporre a prova il dipendente. Nel caso la ditta non voglia, per qualsiasi motivo, rimuove il dipendente che non avesse superato la prova può farlo tranquillamente oppure è obbligata a mantenere in servizio il dipendente per tutta la durata contrattuale?
Una volta che l’impesa subentrante ha accettato la clausola sociale e questa è compatibile, come vuole la giurisprudenza (cfr., da ultimo Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 8442/2020), con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore aggiudicatario, il personale assunto dall’impresa subentrante, essendo in continuità con il precedente rapporto, non dovrebbe essere più soggetto a prova, come, del resto, previsto in genere dai contratti e dalle normative di settore che escludono dal periodo di prova da parte del lavoratore soggetto al passaggio. Peraltro, anche se il dipendente fosse soggetto a periodo di prova, il datore di lavoro dovrebbe agire secondo buona fede e correttezza, non potendo procedere arbitrariamente a licenziamento, specie se ha assunto l’obbligo a seguito di gara pubblica nella quale si è vincolato al rispetto della suddetta clausola, sia pure, come detto, nei limiti di compatibilità organizzativa.
2 febbraio 2021 Eugenio De Carlo
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
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