Risposta al quesito dell'Avv. Mario Petrulli
QuesitiE' stata rilasciata dal precedente responsabile autorizzazione per una struttura al funzionamento di un centro polifunzionale - servizi residenziali e semiresidenziali- servizio integrativo al nido DPCM n. 3/08 del 21/05/01. Legge Regione Campania n. 11 del 23/10/2007 e succ. regolamento di attuazione n. 4 del 07/04/2014. La struttura è costituita da due edifici il primo è adibito a cucina e per questo corpo è in corso una pratica di condono edilizio (che può avere esito positivo solo ai fini di Box auto) mentre il secondo corpo è costituito da un piano rialzato ed un seminterrato. Il seminterrato è adibito a laboratorio ludoteca, mentre, il piano rialzato detiene le aule. Da verifiche risulta che solo il locale con le aule (piano rialzato) ha regolare agibilità. Si chiede di conoscere quali sono le determinazioni che deve assumere l'ufficio SUAP al fine di intervenire concretamente nella problematica salvaguardando gli interessi di tutti.
A fronte dell’assenza di agibilità, l’ufficio SUAP deve segnalare all’ufficio SUE (sportello unico edilizia) la circostanza per i provvedimenti di competenza.
Il SUE dovrà procedere ad accertare l’assenza dell’agibilità: a tal fine, deve disporre un’ispezione sul posto, anche avvalendosi del supporto dei Vigili del Fuoco, ed un’analisi di tutta la documentazione rilevante in possesso dell’ufficio.
Se, a seguito di tale verifica, si conferma l’assenza dell’agibilità, è necessario adottare un’ordinanza di sgombero e di divieto di utilizzo dei locali: tale soluzione ha lo scopo di tutelare l’incolumità di chi utilizza i locali.
L’ordinanza, per comprensibili motivi di urgenza connessi agli interessi tutelati dalla normativa in materia di agibilità, ossia la sicurezza delle persone, non deve essere proceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.
1 febbraio 2021 Mario Petrulli
Delibera del Consiglio dei Ministri – 30 aprile 2025
presentata dal geom. Salvatore Di Bacco
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