Rettifica date di nascita difformi dell'avo riportate nell'atto di matrimonio in una pratica di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiSi chiede come procedere alla trascrizione di un atto di matrimonio celebrato all'estero, su richiesta dello sposo straniero senza che l’atto sia pervenuto dal Consolato, il quale prima del matrimonio aveva acquistato jure sanguins anche la cittadinanza italiana.
Gli sposi hanno dunque, uno la sola cittadinanza brasiliana, dunque è straniero, l’altro invece ha anche acquistato la cittadinanza italiana.
Si chiede anche come comportarsi in merito alla scelta del regime patrimoniale in quanto hanno optato per la comunione parziale.
Si potrebbe avere un fac-simile dell’atto da redigere?
Il documento proveniente dall’estero dovrà essere o Tradotto dalla autorità diplomatica o consolare italiana oppure da un traduttore ufficiale oppure da un interprete che attesti con giuramento davanti all’Ufficiale dello Stato Civile la conformità al testo straniero (art. 22 d.p.r. 396/2000) o Legalizzato dall’autorità diplomatica o consolare italiana all’estero (art. 21 d.p.r. 396/2000). Attenzione alle specifiche convenzioni internazionali sottoscritte sia dall’Italia che dallo Stato estero dal quale proviene l’atto se prevedono l’abolizione della legalizzazione con o senza apposizione dell’apostille.
L’art. 17 del D.P.R. 396/2000 indica il criterio con cui si deve individuare il Comune competente (Nota bene l’elencazione dei Comuni deve essere seguita “a cascata”:
Si passa alla competenza dell’ufficio di Stato Civile indicato successivamente solo se si è accertata l’incompetenza dei precedenti.
L’atto di stato civile va trascritto nel:
_ Comune in cui l’interessato ha la residenza o ove intende stabilire la sua residenza ( è indispensabile che l’intenzione sia confermata dalla richiesta di iscrizione anagrafica)
_ Comune di iscrizione a.i.r.e.
_ Comune di iscrizione o trascrizione dell’atto di nascita dell’interessato
_ Comune di nascita o di residenza della madre o del padre o dell’avo materno o dell’avo paterno (se il soggetto è nato e residente all’estero)
_ Comune scelto dall’interessato se non sia possibile individuarne uno con tutti i criteri precedenti
N.b. gli atti di matrimonio se gli sposi hanno residenze diverse devono essere trascritti in entrambi i Comuni di residenza.
Per quel che concerne la trascrizione di atti di cittadini stranieri divenuti italiani è indispensabile la trascrizione perché permette l’apposizione delle relative annotazioni modificative dello status del soggetto, consentono l’opponibilità ai terzi delle notizie contenute nell’atto, hanno natura probatoria fino a prova di falso.
Va fatta una distinzione tra matrimoni cattolici validi per lo Stato di celebrazione
Matrimoni cattolici non validi per lo Stato di celebrazione
La problematica in entrambi i casi è stata affrontata e risolta, in attesa di disposizioni legislative, dal Ministero di Grazia e Giustizia con circolare n. 1/54/FG/1 (86) 256 del 26.02.1986.
Ipotesi n. 1 : si considera come matrimonio civile celebrato all’estero e viene trascritto nella parte II serie C dei registri di matrimonio, senza altra verifica ed accertamento ai sensi dell’art. 115 del c.c.
2) Ipotesi n. 2 : viene trattato come mero matrimonio canonico, celebrato all’estero
anziché in Italia, e segue la medesima procedura. La richiesta di trascrizione viene effettuata dagli sposi
• La pubblicazione viene effettuata ad opponendum, come previsto per i matrimoni canonici celebrati in Italia
• La trascrizione avviene nella parte II serie C dei registri di matrimonio alla presenza degli sposi che sottoscriveranno l’atto unitamente all’Ufficiale dello Stato Civile.
DETTAGLIO RISPOSTA
Se la richiesta di trascrizione dell'atto di matrimonio non è pervenuta al Comune dal Consolato competente, gli interessati possono richiederla personalmente.
Possono richiedere la trascrizione coloro che hanno contratto matrimonio all'estero, purché almeno uno degli sposi sia cittadino italiano (come nel Suo caso) residente nel comune o iscritto nell'A.I.R.E. (anagrafe degli italiani residenti all'estero) del Comune stesso.
I documenti devono essere corredati da traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dall'Autorità diplomatica o consolare, ed essere legalizzati.
Per quel che riguarda eventuali controlli etc., l’ufficiale di stato civile in tale contesto non ha compiti accertativi o certificativi. Egli potrà (dovrà) limitarsi a rilasciare certificati ed estratti con le notizie che compaiono sull'atto trascritto.
In tali situazioni, dovranno essere i coniugi a dimostrare al notaio, così come a qualsiasi altro ufficio pubblico o privato, qual è il regime patrimoniale applicato secondo lo Stato estero ove il matrimonio è stato celebrato in assenza di particolari e più specifiche scritture sull'atto stesso di matrimonio.
Si ribadisce che l'ufficiale dello stato civile certificherà solo ed esclusivamente quanto riportato nell'atto, senza ulteriormente aggiungere o, integrare in sede di certificazione o in altre sedi, diverse notizie aggiuntive o interpretative.
L’atto da redigere è un normale atto che sicuramente Lei utilizza quotidianamente.
3 febbraio 2021 Roberto Gimigliano
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta di Andrea Dallatomasina
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