Lavoro straordinario in giorno festivo infrasettimanale
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte
QuesitiUn vigile che ha orario articolato su 6 giorni da 6 ore e il settimo giorno presta servizio per altre 6 ore. Che scelte può effettuare? a) Può richiedere il pagamento dello straordinario e il riposo compensativo. b) Pagamento maggiorazione (50%) e riposo compensativo. c) Pagamento straordinario (festivo). d) Recupero straordinario In caso che il settimo giorno effettui solo 2 ore stessa casistica di cui sopra?
La risposta ha un diverso contenuto qualora ci si riferisca ad un’organizzazione del lavoro, per turni, articolata su sette giorni lavorativi o su sei giorni.
Ebbene, qualora venga prospettato il caso di un’organizzazione del lavoro per turni, su sette giorni, con articolazione dell’orario di lavoro dal lunedì alla domenica compresa, l’avviso dello scrivente può così riassumersi.
Ove, in relazione all’orario di servizio adottato presso l’ente, il turno sia stato articolato sui giorni della settimana considerati lavorativi (cinque, sei o sette, secondo la specifica organizzazione del tempo di lavoro adottata), esso ricomprende necessariamente anche le eventuali domeniche ricadenti in tale arco temporale. Infatti, lo scopo dell’organizzazione del lavoro del turno è proprio la garanzia della continuità dell’erogazione del servizio; pertanto, poiché, come si è detto, nel caso in esame, la domenica per il dipendente è lavorativa (evidentemente con spostamento del riposo settimanale in altro giorno, si ritiene che allo stesso debba essere riconosciuto il compenso dell’ex art.22, comma 5, secondo alinea, del CCNL del 14.9.2000 (ora anche art. 23, comma 5, CCNL 2016/2018).
Qualora il dipendente presti il proprio orario lavorativo con orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, dal lunedì al sabato e che, per particolari esigenze di servizio, presti attività lavorativa di domenica, la problematica prospettata sembra riferirsi ad una fattispecie riconducibile alla disciplina prevista dall’art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000 (cfr. parere Aran RAL_1914_Orientamenti Applicativi, ovvero caso b) del quesito).
Relativamente alla portata applicativa di tale disciplina, sulla base della formulazione della stessa, si precisa che:
a) al lavoratore che presta lavoro nel giorno del riposo settimanale spetta un compenso aggiuntivo pari ad una maggiorazione del 50% della retribuzione oraria di cui all'ex art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, come sostituito dall’art. 10 del CCNL del 9.5.2006, commisurato alle ore di lavoro effettivamente prestate (pertanto, ad esempio, fatto 100 il valore della retribuzione oraria di cui all’art.10, comma 2, lett. b, del CCNL del 9.5.2006, l’importo del compenso dovuto al lavoratore sarà pari a 50 - e non a 150 per ogni ora di lavoro prestato);
b) al lavoratore spetta sempre anche un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa effettivamente resa;
c) secondo la disciplina contrattuale, tale riposo deve essere fruito entro il termine di 15 giorni dalla prestazione e comunque non oltre il bimestre successivo. Tali termini non hanno natura perentoria, ma sollecitatoria del corretto adempimento da parte del datore di lavoro pubblico. L’ente, necessariamente ed anche tempestivamente, deve provvedere sempre a far fruire questi riposi al personale interessato.
d) la prestazione lavorativa nel giorno della domenica o del riposo settimanale del dipendente, infatti, è un evento del tutto eccezionale e, conseguentemente, ove ciò avvenga l’ente, necessariamente ed anche tempestivamente, deve provvedere a far fruire al personale interessato il relativo riposo compensativo. Infatti, ciascun datore di lavoro deve garantire al proprio personale il godimento del riposo settimanale, sulla base delle prescrizioni dell’art.36 della Costituzione, dell’art.2109 del codice civile e, infine, delle precise previsioni dell’art.9 del D. Lgs. n.66/2003.
Per l’autorevolezza della fonte, si tenga poi conto dell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, sez. lavoro n. 8458 del 9.4.2010, secondo cui, in materia di pubblico impiego, ai dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, funzionale all'esigenza di continuità del servizio, si applica ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, l'art. 22, comma 5 del contratto collettivo 14 settembre 2000 sulle autonomie locali, che compensa il disagio con la maggiorazione del 30 per cento della retribuzione, mentre il disposto dell'art. 24, che ha ad oggetto l'attività prestata dai lavoratori dipendenti, in giorni festivi infrasettimanali, oltre l'orario contrattuale di lavoro, trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la propria attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell'orario di lavoro.
2 febbraio 2021 Elena Conte
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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