La cancellazione per irreperibilità: riflessioni

Servizi Comunali Anagrafe popolazione residente (ANPR)
di Scotti Davide
25 Novembre 2017

                     LA CANCELLAZIONE PER IRREPERIBILITA’: RIFLESSIONI

                                                                 Davide Scotti

23 novembre 2017

Si definisce irreperibile colui che non è più rintracciabile nel luogo consueto di dimora abituale per un periodo tale da far ritenere di essersi trasferito stabilmente altrove (in altro comune o all’estero), ma senza dare notizie certe su di sé. Questa situazione impedisce all’Ufficiale d’anagrafe di poter provvedere, anche d’ufficio, a “correggere” la situazione anagrafica riportando a collegare il soggetto alla reale dimora.

L’art.11 lettera c) del Regolamento Anagrafico prevede la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente  in seguito a censimento; in seguito a ripetuti accertamenti; per irreperibilità accertata (anche prima del decorso di un anno) per i cittadini stranieri; per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale per i cittadini stranieri (adempimento previsto dall’art.7, comma 4 DPR 223/1989, come sostituito dall’art.15, comma 2 DPR 394/1999).

La maggior severità delle norme nei confronti dei cittadini stranieri è, naturalmente, giustificata dal fatto obiettivo che il cittadino straniero, una volta che ha deciso di lasciare il territorio italiano, non si sente in alcun modo vincolato a regolarizzare la sua posizione anagrafica.

Nel caso degli stranieri, la possibilità di provvedere alla cancellazione con accertamenti ripetuti, ma prima del decorso di un anno è legata alla considerazione che non esiste la possibilità di transitare dall’anagrafe all’AIRE (condizione che permette al cittadino italiano poter rimanere all’estero fino ad un anno prima di dover provvedere ad iscriversi all’AIRE) e, pertanto, l’attesa di un anno prima della cancellazione non troverebbe giustificazione. Questa considerazione vale soltanto per i cittadini stranieri (ovvero extracomunitari) e non per i cittadini comunitari che devono avere lo stesso trattamento dei cittadini italiani (anche se questa è l’unica giustificazione giuridica di questo trattamento in quanto neppure loro possono transitare dall’iscrizione anagrafica del comune italiano all’AIRE).

L’ultimo caso di cancellazione per irreperibilità (il mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale) è l’unico che dipende da un’inosservanza di un adempimento (rinnovo della dichiarazione) e non dalla carenza del requisito della dimora abituale.

Comunque si arrivi ad un provvedimento di cancellazione per irreperibilità è opportuno ricordare che si tratta di un provvedimento amministrativo e, come tale, deve essere adottato alla luce delle disposizioni della Legge 241/1990 da seguire con particolare attenzione e professionalità dall’avviso di avvio del procedimento fino al comunicazione di conclusione. Infatti le conseguenze della cancellazione per irreperibilità sono particolarmente pesanti per il cittadino e i rischi di ricorsi piuttosto alti.

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