Funzioni di cancelliere presso Giudice di Pace a dipendente laureato inquadrato Operatore Esperto e mansioni superiori per 12 mesi
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiUn dipendente di categoria B, posizione economica B/8, con qualifica di operaio addetto alla raccolta della nettezza urbana, a seguito di esternalizzazione del servizio, deve cambiare mansione: può essere impiegato (anche parzialmente), come messo notificatore, accertatore anagrafico(residenze) incaricato?
In caso affermativo, previo consenso del lavoratore e concertazione sindacale, occorre sottoporlo a formazione specifica a titolo abilitativo?
Quali atti il comune deve intraprendere?
In relazione alla categoria ed alla posizione del dipendente si ritiene che in base all’allegato A (per la categoria B, che ivi inquadra anche i messi di cui al DPR n. 347/1983) del CCNL 31.3.1999, il mutamento di profilo sia possibile mediante modifica contrattuale del contratto di lavoro consensuale, previa determinazione del servizio personale che dia ragione della modifica anzidetta da effettuarsi sulla base dei documenti di programmazione del personale approvati dalla Giunta comunale. Quest’ultima, infatti, annualmente, ai sensi dell’art.33, del d.lgs. n. 165/2001 accerta se esistono situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale, osservando le procedure previste dal predetto articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
Nell’ambito delle previsioni di cui al citato articolo, l’ente verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell’ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell’ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.
Una volta modificato il contratto, quindi, si procederà a dare immediato corso alle azioni formative occorrenti al lavoratore per bene assolvere ai nuovi compiti.
8 febbraio 2021 Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Corte Costituzionale – Sentenza 18 aprile 2025, n. 51 e comunicato stampa
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