Mancata adozione PEG e progressioni economiche orizzontali

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
13 Febbraio 2021

Si chiede, considerato che nel 2016 non è stato adottato il peg, di chi sia la responsabilità e, considerato che nel bando delle progressioni economiche orizzontali era stato previsto di considerare anche la valutazione dell'anno 2016 come si possa fare. Il bando è nullo?

Risposta

A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 74/2017, l’art. 10, comma 5 del d.lgs. 150 del 2009  prevede, da un lato, che “in caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di  risultato  ai  dirigenti che risultano avere concorso alla mancata  adozione  del  Piano,  per omissione  o  inerzia  nell’adempimento   dei   propri   compiti”  e, dall’altro, che  “nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell’organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione, l’erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell’organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano”.

Dalla predetta norma si evince un principio, invero, già enucleabile in base agli ordinari canoni di responsabilità ancor prima della propria emanazione, che la responsabilità è:

a)    del responsabile del servizio che, in base al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi o a quello di contabilità e/o a quello sulle compente delle P.O. e dei relativi decreti sindacali, non ha proposto il peg alla Giunta comunale ai sensi dell’art. 165 del d.lgs. n. 267/2000;

b)    di quest’ultima se, pur proposto il peg, questo non è stato approvato. 

Quanto alla previsione del bando, non potendosi applicare la previsione relativa al peg 2016, il bando dovrebbe essere ritirato e riproposto con elementi possibili e certi di valutazione, dando conto delle ragioni del ritiro e della sostituzione della previsione inattuabile con altro criterio valutativo utile.

8 febbraio 2021             Eugenio De Carlo  

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