Risposta al quesito dell'Avv. Mario Petrulli
QuesitiSi chiede se l'Ente, che in sede di approvazione conto consuntivo 2019 ha fatto confluire in avanzo tipologia altri vincoli la somma accertata come risarcimento assicurazione calamità sisma e neve (vincolo di destinazione per investimenti) e nel corso del 2020 ha utilizzato solo in parte quindi in sede di determinazione avanzo presunto vincolato modello A2 riporta la differenza, può applicare tale avanzo in sede di approvazione bilancio di previsione per cofinanziare opere pubbliche inserite sul piano triennale qualora vi siano previste opere finanziate da contributi ma vi è obbligo di quota a carico.
Si chiede inoltre se eventualmente può utilizzare la medesima risorsa di cui sopra anche per finanziare interventi al disotto dei 100.000,00 ed inserirli in bilancio 2021/2023 applicando avanzo presunto, oppure necessita attendere approvazione conto consuntivo 2020.
L’applicazione dell’avanzo vincolato al bilancio di previsione è consentita dal comma 3-quater dell’art. 187 del TUEL, ove si legge che “Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato”.
In tal caso, l’Ente è tenuto ad aggiornare il risultato di amministrazione presunto (quale allegato che compone il bilancio di previsione 2021/2023) indicando la corretta composizione delle quote vincolate. Pertanto, dovrà inserire la quota residua di vincolo non applicato al bilancio 2020/2022 e l’eventuale quota applicata la bilancio 2020/2022, ma non utilizzata. Conseguentemente:
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