Emendamenti dei consiglieri di minoranza alle proposte di variazione al bilancio di previsione
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiSi richiede l'esatta contabilizzazione nel bilancio 2021/2023 dei capitoli del FAL nel caso del mio ente in DISAVANZO. Si tratta di una "vecchia" anticipazione DL 35/2013. (Il debito residuo dell'anticipazione era stato accantonato nel rendiconto 2019: euro 73.193,69). L'ente non ha avanzo presunto e le quote capitali sono pari a euro 2.357,72 (2021), euro 2.424,95 (2022) ed euro 2.494,16 (2023).
Le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di cui al d.l. n. 35/2013 sono indicate nell'articolo 39-ter del d.l. n. 162/2019 (cosiddetto "milleproroghe"), in applicazione del quale gli enti beneficiari di tali anticipazioni debbono:
1) esporre l'importo del Fondo Anticipazione di Liquidità (FAL) nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 tra le quote accantonate, per un importo pari all’ammontare complessivo delle anticipazioni a suo tempo ricevute e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019;
2) iscrivere nel bilancio di previsione 2020-2022, nell’entrata dell’esercizio 2020, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al FAL come sopra accantonato;
3) iscrivere pari importo nel titolo 4 della spesa dell'esercizio 2020: nella Missione 50 - Programma 02 la quota annua da rimborsare e nella Missione 20 - Programma 03 il restante importo che, non impegnato e non pagato, alla fine dell'esercizio tornerà a confluire di nuovo nell'avanzo accantonato;
4) effettuare analoghe registrazioni dall’esercizio 2021 in avanti, fino all'integrale rimborso dell'anticipazione, prevedendo nell’entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione il fondo accantonato nell'esercizio precedente.
Tenendo conto che:
a) la quota interessi dovrà essere annualmente allocata in bilancio nel titolo 1 della spesa (macroaggregato 7), e dovrà trovare copertura con le entrate correnti dell'Ente;
b) contrariamente a quanto avviene per tutte le restanti quote dell'avanzo di amministrazione, che possono essere applicate solamente al primo esercizio del bilancio di previsione, l'avanzo accantonato relativo al FAL va iscritto in entrata in tutti e tre gli esercizi previsti nel bilancio;
c) nel 2020 è stata restituita la quota di euro 2.292,38, per cui al termine dell'esercizio 2020 la quota ancora da rimborsare ammonta ad euro 70.901,31 (importo da accantonare nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2020);
nel bilancio 2021-2023 dovranno essere iscritte le seguenti poste:
esercizio 2021:
entrata: utilizzo avanzo di amministrazione: euro 70.901,31;
spesa: titolo 4 Missione 20 Programma 3: euro 68.543,59 (quota da accantonare);
titolo 4 Missione 50 Programma 2: euro 2.357,72 (quota da rimborsare nell'anno);
esercizio 2022:
entrata: utilizzo avanzo di amministrazione: euro 68.543,59;
spesa: titolo 4 Missione 20 Programma 3: euro 66.118,64 (quota da accantonare);
titolo 4 Missione 50 Programma 2: euro 2.424,95 (quota da rimborsare nell'anno);
esercizio 2023:
entrata: utilizzo avanzo di amministrazione: euro 66.118,64;
spesa: titolo 4 Missione 20 Programma 3: euro 63.624,48 (quota da accantonare);
titolo 4 Missione 50 Programma 2: euro 2.494,16 (quota da rimborsare nell'anno);
Per quanto concerne infine la codifica secondo il piano dei conti, ad ambedue i capitoli di spesa (Missione 20 e Missione 50) va attribuito il codice U.4.05.01.01.001.
10 febbraio 2021 Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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