Finanziamento lavori somma urgenza

Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
17 Febbraio 2021

In esercizio provvisorio, l'utc richiede il visto di regolarità contabile per impegno quota relativa all'avvio della gara per affidamento diretto opera pubblica (ricostruzione sisma polo scolastico). Stante i limiti dettati dall'art. 163 tuel "gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza" se nell'atto viene richiamato l'art. 163 del d.lgs. 50/2016 comma 6, preso atto che la circostanza di fatto rientra nella previsione del suddetto comma, dove cita "in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste nel presente articolo." Cosa si intende nel dettaglio? Che la determina è procedibile in esercizio provvisorio presupponendo le procedure previste per la somma urgenza (redazione verbale ecc...come da art. 163 del d.lgs. 50/2016) oppure è sufficiente la citazione della normativa suddetta per procedere all'esecuzione della determina di impegno per indizione gara affidamento opere in esercizio provvisorio?

Si precisa che l’opera è stata inserita nel programma OO.PP. 2020-2022.

Risposta

Preliminarmente si evidenzia che l’istituto dei lavori di "somma urgenza" è disciplinato, sul piano tecnico/operativo, dall’art. 163 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti pubblici) e, sul piano finanziario e contabile, dall'art. 191, comma 3, del TUEL.

Con la determina indicata nel quesito si intende avviare il procedimento di gara per l’affidamento di un’opera pubblica, ma in tal caso risulta improprio fare riferimento all’istituto della “somma urgenza”. È evidente infatti che non sussistono le situazioni e le condizioni richieste dalle norme più sopra richiamate (circostanze che non consentono alcun indugio, determinate da un evento eccezionale o imprevedibile ),  le quali soltanto legittimano la procedura di “somma urgenza “ ed il corrispondente ed eccezionale procedimento di spesa che risulta così articolato:

1) redazione del verbale di somma urgenza ed immediata esecuzione dei lavori (articolo 163, comma 1, del d. lgs. n.50/2016 );

2) compilazione entro dieci giorni della perizia giustificativa della spesa (comma 4);

3) approvazione della perizia da parte della giunta, che individua le risorse necessarie per relativa copertura finanziaria e propone al consiglio comunale il riconoscimento della spesa (articolo 191, comma 3, del TUEL);

4) deliberazione consiliare di riconoscimento del debito (ibidem);

5) determina di impegno della spesa riconosciuta dal consiglio (articolo 183, comma 1, del TUEL) e successiva liquidazione.

È a quest’ultimo impegno che il comma 3 dell’articolo 163 del TUEL si riferisce allorché elenca i lavori pubblici di somma urgenza tra le spese che sono consentite nell’esercizio provvisorio; ed è al procedimento sopra riepilogato - che ha inizio con la redazione del verbale di somma urgenza e la immediata esecuzione dei lavori - che si riferisce il comma 6 del ripetuto articolo 163 allorché richiama "le procedure previste nel presente articolo".

Non rientrando quindi il caso prospettato nella fattispecie dei lavori di somma urgenza, debbono ritenersi applicabili le regole generali che disciplinano l’esercizio provvisorio, in base alle quali in detto periodo non sono consentite spese in conto capitale.

Conseguentemente non risulta al momento possibile rilasciare il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ma occorrerà attendere l'approvazione del bilancio, nel quale dovrà essere previsto - coerentemente con il programma OO.PP. e il DUP - lo stanziamento necessario al finanziamento della spesa relativa.

12 febbraio 2021                 Ennio Braccioni

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