Si risponderà prima all’ultimo quesito che appare più complesso nella sua ricostruzione giuridica.
A tal proposito, si ricorda che l’art. 4, comma 15, del CCNL 14 settembre 2000 stabilisce che “i dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico”.
È tuttavia evidente che, se il dipendente ha il diritto di chiedere la trasformazione del rapporto solo dopo un triennio dalla data di assunzione, nulla vieta all’Ente che abbia la disponibilità del posto in organico e che ritenga tale scelta rispondente alle sue esigenze organizzative e di servizio (anche in base alle previsioni della programmazione dei fabbisogni):
- di proporre al dipendente una trasformazione anticipata del rapporto;
- di accogliere un’analoga richiesta da questi formulata. Il fatto che possa essere anticipata rispetto ai tre anni comporta solo che il dipendente non possa pretendere la trasformazione, ma non vieta all’Ente di accoglierla se lo ritenga funzionale alle sue esigenze.
Non è invece possibile trasformare il rapporto con decisione unilaterale dell’Ente. È sempre necessario l’accordo delle parti.
Quindi, il menzionato comma 15 prevede che la trasformazione possa avvenire dopo un triennio dall’assunzione. L’ARAN, con la risposta numero 900-4CB1, ha avuto modo di precisare che, previo accordo tra ente e dipendente, tale termine potrebbe anche essere ridotto.
Quindi,
Inoltre, "Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta". Con tale normativa il legislatore obbliga l'ente locale, prima dell'avvio di nuove assunzioni a tempo pieno, ad individuare nelle proprie dotazioni organiche (determinate nel piano triennale dei fabbisogni di personale) vacanze relative alle categorie e ai profili propri di quei lavoratori part-time la cui eventuale trasformazione in rapporto a tempo pieno è compatibile con il rispetto del patto di stabilità interno e, in particolare, con il principio del contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In altri termini, se l'ente datore di lavoro decide di avviare una simile procedura di assunzione di personale a tempo pieno - nel rispetto degli indicati presupposti - deve dare congrua comunicazione di tale iniziativa ai lavoratori part-time potenzialmente interessati e quindi prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale degli stessi. Di conseguenza, il Comune ha l'onere di fornire adeguata risposta alle istanze presentate dai lavoratori part-time, anche se, in ipotesi, negativa. Non si tratta, precisa la Suprema Corte, dell'avvio di una qualunque procedura di assunzione, ma di una procedura di assunzione alla quale, in astratto, il dipendente che chiede la trasformazione abbia i requisiti per partecipare, anche con riferimento alla categoria e al profilo professionale posseduto rispetto a quelli contemplati nella procedura di assunzione (cfr. Cass. Civ., S.U., 20 novembre 2017, n. 27440).
In relazione al primo quesito, invece, chiarito che non è possibile sovrapporre e sottoscrivere contemporaneamente più contratti di lavoro subordinati con distinte pubbliche amministrazioni (nel caso di specie l’uno a tempo determinato e l’altro a tempo indeterminato), l’eventuale soluzione alla problematica sottoposta, ove ci sia la contestuale convergenza dei due comuni interessati e la disponibilità del lavoratore, potrebbe essere quella di perfezionare un accordo tra i due comuni in modo da utilizzare il dipendente assunto a tempo indeterminato anche per il comune richiedente la prestazione ulteriore; ovviamente, nell’accordo andranno inserite tutte le clausole di utilizzo del dipendente, sia giuridiche che economiche, compreso il coacervo di ore supplementari rispetto a quello base e part time del comune con sussiste l’originario rapporto di lavoro.
11 febbraio 2021 Elena Conte