Software di compilazione Irap 2022
Agenzia delle Entrate - 7 marzo 2023
Un nuovo modello per certificare il “fondone”
Servizi Comunali Certificazioni in materia di finanza localeApprofondimento di Matteo Barbero
Un nuovo modello per certificare il “fondone”
Matteo Barbero
Enti locali, in arrivo un nuovo modello per certificare il “fondone”. Lo ha reso noto un comunicato della Ragioneria generale dello Stato. L’art. 39 del D.L. 104/2020 ha previsto che le amministrazioni beneficiarie del fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020 (la cui dotazione è stata integrata dallo stesso D.L. 104) sono tenute a inviare, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.It al Ministero dell'economia e delle finanze- Rgs una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza secondo un modello che è stato definito dal decreto interministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020. Tuttavia, l’art. 1, comma 830, della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), ha introdotto importanti novità in materia a partire dal rinvio della scadenza dal 30 aprile al 31 maggio 2021. Quindi il tavolo tecnico di monitoraggio di cui all’art. 106 ha ritenuto che sia necessario emanare un nuovo decreto sostitutivo del precedente, al fine di apportare tutte le necessarie modifiche, comprese quelle emerse dalle segnalazioni degli enti. Il nuovo decreto interministeriale è in corso di predisposizione e, non appena emanato, sarà reso disponibile, con apposito comunicato, sul sito istituzionale della Ragioneria, nella Sezione dedicata al Pareggio di bilancio 2020. La Rgs informa inoltre che sono state pubblicate sul medesimo sito istituzionale, nella Sezione Pareggio di Bilancio 2020, apposite FAQ in cui si dà evidenza, fra l’altro, delle principali modifiche oggetto del nuovo decreto interministeriale. Si tratta finora di ben 37 quesiti, a dimostrazione dell’enorme complessità di un adempimento che condiziona pesantemente non solo gli equilibri dell’esercizio scorso, ma anche di quello corrente. Fra i chiarimenti forniti dal Via XX Settembre si segnala la possibilità di non valorizzare fra le minori spese nella Sezione 2 del modello i risparmi delle risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle pubbliche amministrazioni nonché quelli derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio che, in base alla legge di bilancio, possono finanziare nell'anno 2021, nell'ambito della contrattazione integrativa, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo. Fra le modifiche decise dal tavolo tecnico spicca poi l’inserimento nella sezione 1 del modello di due nuove colonne, una per l’anno 2019 e una per l'anno 2020, attraverso la cui compilazione l’ente potrà portare a rettifica degli accertamenti 2020 e/o degli accertamenti 2019 presenti, rispettivamente, nelle colonne (a) e (b), la quota parte di tali accertamenti da ascriversi ad eventi straordinari che, oppure derivante dal normale meccanismo di funzionamento di una determinata posta di bilancio. “Neutralizzando” tali variazioni di entrata non imputabili alle colonne (d) o (e) del Modello e non dovute al Covid-19, si garantirà che ad incidere positivamente o negativamente sul saldo complessivo tra le minori/maggiori entrate e le maggiori/minori spese Covid-19 – al netto dei ristori di entrata e di spesa- saranno soltanto le variazioni di entrata effettivamente connesse all’emergenza da Covid-19. Un altro chiarimento riguarda la quota destinata a ristorare la perdita di entrata da prelievo sui rifiuti può essere utilizzata anche per diverse finalità. A conferma della decisione del Tavolo tecnico, di riconoscere indistintamente a tutti gli enti una perdita (stimata) di gettito per Tari/Tari-corrispettivo, la tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 include 7.903 Comuni, ossia tutti i Comuni esistenti alla data di determinazione dell’importo. Il dato presente nella tabella 1, pertanto, deve essere interpretato allo stesso modo sia dai comuni che sono in regime Tari sia dai comuni che hanno esternalizzato il servizio di raccolta dei rifiuti. Questo importo rappresenta una quota delle risorse complessivamente assegnate all’ente a valere sul fondo, che dovrebbe essere destinata ad agevolazioni Tari da attuarsi, nel caso di esternalizzazione del servizio, attraverso il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Tuttavia, viene ritenuto che l’ente possa finanziare con tali risorse anche altre tipologie di interventi – diversi da agevolazioni Tari ma comunque connessi all’emergenza epidemiologica in corso (es. voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) – qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, ritenesse tali altri interventi maggiormente utili. Viceversa, non è possibile utilizzare tale importo a copertura di minori entrate comunali. Agli enti è anche raccomandato di non inserire nella Sezione 2 del Modello la maggiore spesa “Covid-19” sostenuta a valere sulle risorse di cui alla tabella 1 in parola, sia che tali risorse siano state utilizzate per agevolazioni Tari in favore dei contribuenti (maggiore spesa “Covid-19” per trasferimenti a famiglie/imprese), sia che siano state utilizzate per altri interventi ritenuti maggiormente utili per il territorio.
5 febbraio 2021
Agenzia delle Entrate - 7 marzo 2023
Agenzia delle entrate - 7 marzo 2023
Agenzia delle Entrate - 7 marzo 2023
IFEL - Webinar/e-Learning 24 Gennaio 2023
Ministero dell’Interno - Comunicato del 25 luglio 2022
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale