Risposta al quesito del Dott. Fabio Venanzi
QuesitiIn caso di trasferimento di personale dell'Ente ai sensi dell'art. 31 del TUPI, nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 202 comma 6 del D.LGS 152/2006, si chiede come devono essere gestite le ferie maturate e non godute relativamente alle annualità pregresse.
Salvo diverso accordo tra l’ente cedente e l’azienda subentrante, si ritiene che le ferie maturate – se non godute all’atto del trasferimento – vadano trasferite alla nuova azienda. Infatti, l’articolo 31 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, rinvia all’articolo 2112 del codice civile, ove si prevede che “In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.”.
In mancanza di accordo, qualora il numero di ferie dovesse non risultare fisiologico, il dipendente dovrà fruire delle ferie prima del perfezionamento del trasferimento.
17 febbraio 2021 Fabio Venanzi
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