Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiIl comune ha chiuso l'esercizio finanziario 2020 con un disavanzo amministrazione derivante dalla gestione ordinaria e dal fondo crediti dubbia esigibilità.
Il quesito è il seguente: Nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2021/2023, eventualmente il comune può utilizzare, per la copertura della II^ annualità del disavanzo ordinario 2020 e della I^ annualità del disavanzo da fondo crediti dubbia esigibilità, la risorsa, iscritta al Titolo IV, derivante da alienazione di un bene patrimoniale, ovvero coprire, con la suddetta entrata in conto capitale, il disavanzo della parte corrente, specificando che tale squilibrio è causato dall'iscrizione, in uscita, dei ratei 2021 del disavanzo approvato con il rendiconto di gestione 2020?
Per il ripiano del disavanzo di amministrazione l'articolo 188, comma 1, del TUEL prevede che possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.
Ciò significa che l'entrata derivante dalla alienazione di un bene patrimoniale potrà essere utilizzata esclusivamente per il ripiano della quota di disavanzo che derivi da squilibri di parte capitale, mentre non ne è consentito l'impiego per ripianare un disavanzo derivante dalla gestione corrente.
Ne consegue che l'utilizzo di tale risorsa potrà essere disposto esclusivamente per il finanziamento delle eventuali quote di disavanzo - sia di quello derivante dalla gestione 2019 che del maggior disavanzo connesso al FCDE - che risultino determinate da squilibri di parte capitale, mentre il restante importo dovrà trovare copertura con risorse correnti.
19 febbraio 2021 Ennio Braccioni
presentata dal dott. Giustino Goduti
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