La persona sottoposta a TSO ha diritto di ricevere comunicazione del provvedimento che dispone il trattamento e di essere sentita dal giudice tutelare prima della convalida
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
Risposta al quesito di Daniele Conforti - Consulente del Lavoro
QuesitiCome va trattato fiscalmente il compenso dei tirocinanti (TIS = tirocini ad inclusione sociale) considerando che i soggetti in questione sono definiti svantaggiati con invalidità certificata? I compensi sono inoltre da considerarsi come redditi da lavoro assimilati?
Sul sito della Regione Marche è presente una faq che recita testualmente:
Progetto TIS - quesito n. 3: Richiesta parere sull'indennità e reddito - l'indennità costituisce reddito imponibile ? È rilevante in sede di dichiarazione dei redditi?
DOMANDA:
L'indennità costituisce reddito imponibile ? È rilevante in sede di dichiarazione dei redditi?
RISPOSTA:
A pagina 5 della DGR n. 593/2018, la nostra Regione ha richiesto su questo tema una consulenza giuridica all’Agenzia delle Entrate.
Al momento purtroppo non abbiamo ancora evidenza di una risposta.
La Regione Marche, sempre nella stessa DGR, ha espresso il proprio punto di vista, che però, in assenza di una interpretazione dell’organismo competente in materia (sopra richiamato) NON può essere considerata conclusiva.
Pertanto, NON possiamo confermare con certezza che l’indennità derivante da un Tirocinio di inclusione sociale (TIS) di cui alla DGR n. 593/2018 NON costituisca reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente.
Possiamo solamente riportare qui di seguito un estratto della DGR n. 593/2018 contenente l’interpretazione che abbiamo proposto all’Agenzia delle Entrate e le relative motivazioni.
“Anche in considerazione del trattamento fiscale dell'indennità di tirocinio appare necessaria una modifica di quanto disposto dalla DGR n. 293/2016 a causa della configurabilità di un diverso regime fiscale tra le due tipologie di tirocinio. Infatti, al punto 12 dell'Accordo 2017 inerente i tirocini extracurriculari, si conferma che "dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente".
L'ultimo paragrafo del punto 7 del medesimo Accordo dispone che "il presente paragrafo costituisce riferimento aggiornato per le modalità operative di progettazione e attestazione finale delle attività anche in relazione ai tirocini di orientamento e formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all' inclusione sociale, all' autonomia delle persone ed alla riabilitazione, di cui all'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015, fatte salve tutte le specificità ivi previste in relazione alla tipologia dei destinatari di tali misure".
Mentre il punto 1 dello stesso accordo qualifica come speciale la disciplina relativa ai tirocini di orientamento e formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all' inclusione sociale, all' autonomia delle persone ed alla riabilitazione, di cui all' Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015.
Alla luce di quanto appena sopra esposto, sembrerebbe palese che il punto 7 dell'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015 che dispone che "per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rimanda alla disciplina in materia di tirocini contenuta nelle Linee Guida del 24 gennaio 2013" sia applicabile solamente per quanto disposto al punto 7 dell'Accordo 86/CRS del 25 maggio 2017, che disciplina le modalità di attivazione del tirocinio e non anche il trattamento fiscale dell'indennità di partecipazione, disciplinata dal punto 12.
Inoltre, il D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 recante "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" all'art. 4, commi 2 e 3, qualifica come trattamenti assistenziali le indennità per i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Lo stesso Decreto Legislativo, all'art. 7 comma 1, lettera c), inserisce tra i servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000 i medesimi tirocini.
Pertanto, appare ipotizzatile che le indennità dei Tirocini disciplinati dal presente atto possano non considerarsi quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50 DPR n. 917/1986 TUIR). Al fine di accertare l'interpretazione evidenziata, il Servizio Politiche Sociali e Sport (con nota prot. n. 0322899 del 23/03/2018) e successivamente la Segreteria del Presidente (con nota prot. n. 0423017 del 17/04/2018) hanno inviato apposita istanza di consulenza giuridica all' Agenzia delle Entrate.”
Pertanto in attesa di una risposta dall’Agenzia delle Entrate si consiglia di considerare l’indennità come reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente e quindi soggetto Irepf con riconoscimento delle detrazioni per lavoro dipendente.
18 febbraio 2021 Daniele Conforti
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
ANAC – 28 maggio 2025 (Delibera n. 183 del 30 aprile 2025)
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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