Dissesto: limite temporale per la competenza dell’Organismo Straordinario di Liquidazione.
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta al quesito dell'Avv. Alessandro Rizzo
QuesitiSi chiede delucidazione sulla obbligatorietà o meno, ai fini della normativa in materia di Trasparenza, dell’allegare la fattura all’atto di liquidazione.
L’atto di liquidazione negli Enti Locali è disciplinato dall’art. 184 T.U.E.L, secondo cui “1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.
2. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.
3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.”.
Da quanto si evince dalla formulazione letterale di tale norma, l’atto di liquidazione si basa sui necessari e prodromici documenti (tra cui la fattura), ma gli stessi (ferma restando la necessità di trasmetterli al responsabile del servizio finanziario ai sensi del comma 3 della disposizione in esame) non è previsto che siano parte integrante o allegati necessari del provvedimento in questione: non vi è, pertanto, una norma che imponga o legittimi, di per sé, la pubblicazione di tale documento fiscale.
Secondo la regola generale, per la quale i soggetti pubblici possono diffondere dati personali solo se ciò è ammesso da una specifica disposizione di legge o di regolamento, le fatture pertanto non sono oggetto di pubblicazione ai sensi della normativa sulla trasparenza (art. 7-bis D.Lgs. n. 33/2013, comma 4 “Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”).
Ad ogni buon conto, qualora nella formulazione dell’atto di liquidazione la fattura sia indicata dall’ufficio quale allegato necessario o parte integrante dello stesso, nel caso in cui l’amministrazione decidesse di pubblicare comunque detto documento, occorre effettuare previamente la censura dei dati personali ivi indicati (sul punto, FAQ sulla trasparenza di ANAC n. 7.2 “Le amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti contenenti dati personali - in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati - sono tenute a verificare che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione. Diversamente pubblicano i dati e i documenti oscurando i dati personali.” e n. 7.5 “Il d.lgs. 33/2013 dispone che nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedono la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.”).
Si segnala che tale accortezza, in applicazione del principio di pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati e pubblicati dalle amministrazioni nell’adempimento dei propri doveri di pubblicazione, dovrebbe riguardare non solo i dati fiscali dell’emittente (tra cui i recapiti individuali e le coordinate bancarie utilizzate per effettuare i pagamenti, qualora si tratti di persona fisica) ma anche tutte le eventuali ulteriori indicazioni (contenute, ad esempio, nell’oggetto o descrizione della fattura) che potrebbero indirettamente comportare una violazione della riservatezza di terzi o una divulgazione non autorizzata di dati personali (si pensi a una fattura che reca come oggetto l’espletamento di prestazioni socio-assistenziali, qualora in qualche modo possa ricavarsi dalla stessa il soggetto beneficiario).
18 febbraio 2021 Alessandro Rizzo
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta del Dott. Cristoforo Di Lorenzo
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
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