Trascrizione atti di nascita e adozione trasmessi dal Consolato

Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
01 Marzo 2021

Un cittadino italiano iscritto all’Aire, sposa una cittadina venezuelana e a seguito matrimonio adotta le 2 figlie maggiorenni della moglie. Abbiamo ricevuto dal Consolato gli atti di nascita e l'adozione da trascrivere per le 2 ragazze. Si deve procedere alla trascrizione sia della nascita che dell'adozione? In quale ordine? Oppure si deve solo annotare a margine dell'atto di nascita l'adozione? Ed inoltre, quali formule utilizzare?

Risposta

Com’è noto l’impianto della disciplina dell’adozione, disciplinato dalla legge n.184/1983, così come novellata dalla legge n.148/2001, regola primariamente due ipotesi: l'adozione dei maggiori d'età e l'adozione dei minori  in caso di abbandono, cui si aggiunge, come ipotesi eccezionale, l'adozione "in casi particolari".

L’adozione di maggiorenni pronunciata all’estero è prevista dall’Art.41 della legge 218/1995 «1.I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64, 65 e 66. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori».

 

L’ufficiale dello stato civile, valutata la sussistenza dei requisiti, procede alla trascrizione nel Comune di residenza dell’interessato, se residente, o nel Comune di residenza degli adottanti, ai sensi dell’art.28, comma 2, lett.g) del D.P.R.396/2000 e ai sensi della normativa della legge 218/1995 ed annotato a margine dell’atto di nascita trascritto dell’adottato.

 

Per l’adozione internazionale di maggiorenne è necessaria l’attestazione del passaggio in giudicato del provvedimento di adozione emessa all’estero, il documento deve essere consegnato nel comune italiano di residenza dello straniero maggiorenne adottato, ovvero nel comune di residenza del genitore adottivo italiano.

 

Trascrizione: competente a trascrivere il provvedimento straniero di adozione è il Comune di residenza dell'interessato (ovviamente se residente in Italia). In mancanza sarà competente, nel silenzio della legge, il Comune di residenza degli adottanti.

 

Si ritiene che il provvedimento straniero di adozione di persona maggiore di età pronunciato all'estero debba essere trascritto ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. g) del D.P.R. 396/2000 e ai sensi della normativa della legge n. 218/1995, ed annotato a margine dell'atto di nascita dell'adottato, che va pure trascritto pur riguardante una persona ancora cittadina straniera per il semplice fatto che è collegato ad un provvedimento trascritto e produttivo di effetti. Adotterei ed adatterei la formula 124.

23 febbraio 2021            Roberto Gimigliano

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