Cancellazione per irreperibilità di soggetto la cui abitazione, ove era stabilita la residenza, è stata distrutta dal terremoto

Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
24 Febbraio 2021

Cancellazione per irreperibilità di soggetto la cui abitazione, ove era stabilita la residenza, è stata distrutta dal terremoto. Si tratta di soggetti che risiedevano nel territorio comunale per motivi di lavoro e che, venuta meno la condizione, se ne sono andati.

Come si deve procedere con gli accertamenti intervallati, se all'indirizzo noto non vi è più l'immobile?

Risposta

Dispositivo dell'art. 143 Codice di procedura civile.

Fonti → Codice di procedura civile → LIBRO PRIMO - Disposizioni generali → Titolo VI - Degli atti processuali → Capo I - Delle forme degli atti e dei provvedimenti → Sezione IV - Delle comunicazioni e delle notificazioni

Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario, [e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede] (1).

Se non sono noti né il luogo della ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero [disp. att. 49].

Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte (2) (3).

 

Direi che, come precedentemente riferito, occorre chiarire nel provvedimento finale che non è stato possibile procedere all’individuazione dell’immobile in quanto da documentazione reperita (atto di demolizione etc. etc.), l’edificio non è più esistente. Ho volutamente riportato il dispositivo dell’art. 143 Codice di Procedura Civile in quanto lo trovo, ovviamente solo per analogia, molto attinente alla situazione da Lei inquadrata.

Per il caso esposto (assenza immobile), è possibile effettuare un solo accertamento (salvo ovviamente eventuali accertamenti che riguardino altri luoghi dove si presume possano essere residenti gli interessati). Occorrerà comunque rispettare le tempistiche previste prima di cancellare dai registri il soggetto.

22 febbraio 2021           Roberto Gimigliano                  

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