Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiUn bimbo di 6 anni è stato adottato all'estero. L’Ente ha il decreto del Tribunale estero, non di quello italiano. Nel passaporto, il cognome del minore è quello dei genitori adottivi. Si chiede come procedere all’iscrizione, alla secretazione della scheda e alla successiva iscrizione una volta che l’Ente riceverà anche il decreto del Tribunale italiano.
L'adozione internazionale è l'adozione di un minore di cittadinanza non italiana, dichiarato adottabile dalle autorità del suo Paese. L'adozione viene perciò fatta in quel Paese, davanti alle autorità e secondo le leggi nazionali ed internazionali ivi vigenti. La Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale è il principale strumento su cui si basano le procedure per l'adozione internazionale. La procedura di adozione si conclude con l'ordine da parte del Tribunale per i Minorenni di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile. Con la trascrizione il minore diviene cittadino italiano (art. 34, comma 3, della legge 184/1983).
L'adozione pronunciata dall'Autorità competente di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia dal Tribunale per i Minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione (art. 36 della legge n.184/1983). Il Tribunale per i Minorenni competente è quello del luogo di ultima residenza della coppia o, nel caso in cui non sia possibile stabilire quale sia stata l'ultima residenza, quello di Roma."
Di conseguenza il minore, nella fase che precede il rilascio del provvedimento da parte del Tribunale per i minorenni italiano, viene iscritto all'anagrafe nella famiglia dei genitori "adottivi", in qualità di convivente, con le generalità desunte dal suo passaporto e con indicazione della cittadinanza straniera. I dati rimangono secretati. Successivamente quando perverrà il provvedimento del Tribunale competente e sarà definito lo status del minore da parte dell'ufficio di stato civile, si provvederà alla cancellazione dall'anagrafe, per altri motivi, del minore con le generalità da straniero e all'iscrizione, sempre per altri motivi (Circolare ISTAT Metodi e Norme n. 48/2010), del minore con le generalità nuove, con l'indicazione del possesso della cittadinanza italiana, della maternità e paternità degli adottanti e la registrazione dello stato di figlio.
25 febbraio 2021 Roberto Gimigliano
Corte Costituzionale – Sentenza 22 maggio 2025, n. 68 e comunicato stampa
Ministero dell’Interno - Pubblicazione n.4 - Referendum popolari - Ed.2025
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: