Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiRicevo istanza di riconoscimento della cittadinanza Jure Sanguinis.
Gli estratti di nascita e matrimonio dell'avo italiano mi vengono presentati datati nel 2016 (dal Comune AAAAAAAAA). La validità sarebbe di sei mesi. Trattandosi di persone decedute, posso accettarli poichè (suppongo senza certezza) non più modificabili? Oppure devo pretendere che l'istante ne rifaccia richiesta?2) Un altro discendente ha ottenuto (Comune di BBBBBBB) lo stesso riconoscimento e pertanto l'istante ritiene che sia sufficiente chiedere copia di certificati formati all'estero a tale comune che li ha ricevuti a suo tempo (2018) in originale, tradotti e apostillati. E' una procedura corretta?
I certificati attestanti nascita, morte o comunque fatti e stati immodificabili (ad es. il titolo di studio), hanno validità illimitata.
Gli altri certificati hanno validità sei mesi dalla data di rilascio. Potranno tuttavia essere utilizzati anche dopo la scadenza con la sola sottoscrizione, da parte dell'interessato, senza autentica, che nulla è variato rispetto a quanto contenuto nel certificato.
Per il caso da Lei evidenziato le cose sono comunque differenti, (o almeno un po’ differenti). Per quello che riguarda l’estratto dell’atto di nascita non ci sono problemi, per quello di matrimonio, seppur di persona deceduta sarebbe opportuno dichiarare, in calce al certificato, che le informazioni contenute non sono cambiate dalla data del rilascio.
In caso di atti depositati presso altre Amministrazioni, se c’è specifica indicazione nella istanza di tutti gli elementi necessari (es. Comune di deposito, anno di deposito, cognome e nome della persona già riconosciuta cittadina italiana), il procedimento viene SOSPESO in attesa del riscontro dell’amministrazione interessata.
Quindi, per quel che riguarda l'acquisizione delle copie autenticate di documenti (es. atti di matrimonio e di morte degli ascendenti), utilizzati da diverso Comune per il riconoscimento di altro richiedente discendente sempre dallo stesso capostipite, si osserva che in generale le copie autenticate di atti e documenti ottenute con un procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto possono essere validamente prodotte in luogo dell'originale. Ciò si desume dall'art. 18, 1° comma, del D.P.R. 445/2000. Però, è assolutamente necessario che la copia conforme presentata non scaturisca da altra copia conforme. Nel caso in cui la copia conforme presentata sia estrapolata da altra copia conforme, allora quel documento non è ricevibile. Ciò è sostenuto dal Massimario, al paragrafo 3.3.
1 marzo 2021 Roberto Gimigliano
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Analisi delle prime istruzioni operative della circolare del 28 maggio 2025 n. 26185
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