Ricognizione delle scadenze delle concessioni per i relativi rinnovi in caso siano trascorsi più di 30 anni dalla tumulazione dei resti
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
FISCO OGGI – Documento 2 marzo 2021
Servizi Comunali Entrate tributarie Imposte e tasse Legislazione stataleMilleproroghe in Gazzetta, rinvio scadenze ad ampio raggio
FISCO OGGI
Milleproroghe in Gazzetta, rinvio scadenze ad ampio raggio
2 Marzo 2021
Diventa ufficiale la legge di conversione del provvedimento di fine dicembre, approvato definitivamente dal Senato la scorsa settimana
Con la legge n. 21 del 26 febbraio 2021, approdata in Gazzetta ufficiale con la serie generale n. 51 di ieri, 1° marzo, sono diventate operative le nuove date valide per fruire di agevolazioni e rinviare i pagamenti tributari. Tra riapertura dei termini per la cassa integrazione, blocco degli sfratti e proroga dello smart working, sono molti anche i riferimenti al mondo dei tributi nel testo approvato definitivamente dal Senato la scorsa settimana.
In particolare, il provvedimento di conversione, del quale la Gazzetta di ieri fornisce anche testo coordinato con il decreto originale, ha rimodulato alcune scadenze, disponendo:
L’articolo 22-bis, inoltre, dispone la proroga dei termini in materia tributaria, sostituendo e modificando il contenuto dell'articolo 1 del Dl n. 3/2021, che pertanto è stato abrogato dal comma 5 dell’articolo. Vediamolo nel dettaglio.
Il comma 1, modificando l'articolo 157 del decreto “Rilancio”, prevede che:
Il comma 2, modificando il comma 1 dell'articolo 68 del “Cura Italia”, fissa al 28 febbraio 2021 il termine finale di sospensione dei versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi esecutivi relativi sia alle entrate tributarie sia a quelle non tributarie, precedentemente sospesi fino al 31 dicembre 2020.
Il comma 3, modificando il comma 1 dell'articolo 152, del “Rilancio”, proroga al 28 febbraio 2021 il termine di scadenza (precedentemente previsto al 31 dicembre 2020) della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
In base al comma 4 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti che si sono prodotti e i rapporti giuridici sorti; restano acquisiti, in relazione ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte.
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Agenzia delle Entrate Riscossione – 25 giugno 2025
Presentata dall'Avvocato Lorella Martini
Decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81
Agenzia delle Entrate Riscossione – 10 giugno 2025
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