Stabilizzazione LSU: nuova erogazione del contributo annualità 2025 ai Comuni con meno di 5.000 abitanti (elenco n. 6)
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 29 maggio 2025
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiSi chiede un parere, corredato da giurisprudenza di merito dei Tribunali ad esclusione di quella riguardante aspetti penali, circa i criteri di assegnazione del CAS ai cittadini delle Regioni Marche e Abruzzo in conseguenza del sisma 2016.
La recentissima decisione del 27 gennaio 2021 n. 1091 del TAR Lazio offre la ricostruzione giuridica dell’istituto del Contributo autonoma sistemazione (c.d. C.A.S.).
Al riguardo, occorre rammentare che, in data 25 agosto 2016, il Consiglio dei Ministri dichiarava lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che il giorno precedente avevano colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
L'art. 1 del provvedimento della P.C.D.M. prevedeva al riguardo che:
"1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della L. 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d), della L. 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa delle Regioni interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4. 3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria provvedono, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento, finalizzati al superamento della situazione emergenziale. 4. Per l'avvio immediato dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di un primo e preliminare stanziamento di Euro 50.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della L. 24 febbraio 1992, n. 225...".
Successivamente veniva emanato il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016).
E tuttavia il legislatore in via d’urgenza, al quale prima di tutti competeva la scelta “politica” riguardo agli interventi da apprestare nell’emergenza sismica, si è limitato a prevedere per la popolazione colpita dal sisma la possibilità di ottenere un contributo, fino al 100%, per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica (v. artt. 5 e 6 D.L.189/2016, in attuazione della quale è stata emanata l’Ordinanza n.19 del 7 aprile 2017), ma non anche il “diritto”, qualora non sia possibile il rientro nelle proprie abitazioni o la ricostruzione anche in altro sito del medesimo Comune, secondo i criteri previsti dalla richiamata ordinanza n.19/2017, ad ottenere con costi gravanti sul bilancio dello Stato una (diversa) stabile sistemazione alternativa.
Il diritto alla concessione del c.d. “C.A.S.” trova infatti la propria fonte direttamente nell’art.3 della già richiamata ordinanza n.388 del 26 agosto 2016, pubblicata nella Gazz. Uff. 29 agosto 2016, n. 201, in virtù dei poteri concessi al Capo del Dipartimento della protezione civile “in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4”.
In particolare, l’art.3 della richiamata ordinanza n.388/2016 - successivamente modificato, quanto all’ammontare del contributo, dall’art.5 dell’Ordinanza 15 novembre 2016, n. 408 - ha stabilito che:
Art. 3. Contributi autonoma sistemazione:
1. I comuni interessati curano l'istruttoria e la gestione delle attività volte all'assegnazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento sismico di cui in premessa, ratificati, ove necessario, anche successivamente, con apposita ordinanza sindacale, di un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di Euro 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità , il contributo medesimo è stabilito in Euro 300,00. (…).
2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.
Con Circolare del Capo Dipartimento del 9 settembre 2016 sono state quindi fornite indicazioni operative sul C.A.S., con particolare riferimento ai criteri ed alle modalità di assegnazione del suddetto contributo, ai sensi dell’art. 3 della O.C.D.P.C. n. 388/2016.
Come specificato da tale circolare, relativamente ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità , i Sindaci dei Comuni interessati sono tenuti ad erogare il C.A.S. ai nuclei familiari che autonomamente abbiano provveduto al reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa temporanea, non avente carattere di stabilità, nonché ai conduttori dell'immobile andato distrutto e coloro che usufruivano di alloggi in strutture pubbliche o private.
Il contributo viene corrisposto a seguito di presentazione di una specifica istanza dei soggetti interessati, anche in rappresentanza dei rispettivi nuclei familiari.
Nell'istanza, da rendersi in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando l'apposito modulo, l'istante deve dichiarare:
- la composizione del nucleo familiare;
- che detto nucleo risiedeva stabilmente ed in maniera continuativa nel territorio comunale alla data del 24 agosto 2016, indicando il relativo indirizzo;
- che l'immobile è stato oggetto di sgombero ovvero è stato distrutto totalmente o parzialmente;
- ove ricorrente, la sussistenza di persone di età superiore a 65 anni, di portatori di handicap, di disabili con percentuale di invalidità non inferiore al 67%;
- il titolo legittimante l'uso del bene immobile vigente alla data del 24 agosto 2016;
- la titolarità di utenze relative alla fornitura di energia elettrica ed alla fornitura di gas, nonché di eventuali utenze di telefonia fissa;
- la titolarità di un contratto di locazione registrato, ove si tratti di conduttore di immobile.
Quanto al dies ad quem del diritto a percepire tale contributo, il comma 2 dell’art.3 lo individua: a) nel realizzarsi delle condizioni per il rientro nell’abitazione, oppure b) nella sistemazione con carattere di stabilità degli aventi diritto in altro alloggio, ma comunque non oltre il termine inderogabile della data di scadenza dello stato di emergenza.
Ciò in quanto le misure adottate in tale Ordinanza erano espressamente destinate a fronteggiare una situazione eccezionale mediante l’adozione di ogni azione urgente finalizzata al soccorso e all’assistenza della popolazione nonchè all’adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità.
Nelle premesse dell’ordinanza n.388 del 26 agosto 2016 - intitolata non a caso Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo il 24 agosto 2016 - tale termine era individuato espressamente, per relationem, in quello di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, ivi espressamente richiamata, e cioè 180 giorni dalla data di tale provvedimento.
Va tuttavia evidenziato secondo il TAR Lazio – è che, successivamente, lo stato di emergenza è stato, giuridicamente, via via prorogato (dapprima con delibere del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, quindi con successivi decreti legge (decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi simici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45; decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123 che all'art. 16-sexies, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016; con delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, che ai sensi dell'art. 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, ha prorogato di ulteriori centottanta giorni la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017; con decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che all'art. 1 ha stabilito che lo stato d'emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e che ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni e, infine, con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che all'art. 1, comma 988, ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2019, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di 360 milioni di euro per l'anno 2019 e da ultimo con l’art. 1, D.L. 123 del 24/10/2019, convertito dalla legge n. 156 del 12.12.2019) fino alla data, da ultimo, del 31 dicembre 2020.
Ad avviso del TAR Lazio, la misura eccezionale del C.A.S. che - in quanto finalizzata a fronteggiare le prime necessità alloggiative della popolazione colpita dal sisma durante lo stato di emergenza, per ciò solo non poteva determinare negli aventi diritto un affidamento sulla possibilità di percepire il contributo ad libitum.
Infatti, lo stesso TAR ha già avuto modo di rilevare (cfr. Tar Lazio, 1 quater, 07955/2019 del 19.06.2019), che i poteri attribuiti al Commissario Straordinario di cui al D.L. 189/2016 al fine di fronteggiare detta situazione emergenziale sono comunque vincolati al rispetto dei limiti delle risorse finanziarie assegnate.
Al rispetto di tale principio, di carattere generale, non possono sottrarsi neppure le Ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell’art.1 del Codice della Protezione civile, di cui al Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, entrato in vigore con decorrenza 6 febbraio 2018, in attuazione della Delega per il riordino del sistema nazionale di protezione civile conferita con legge 16 marzo 2017 n.30, che all’art. 25 testualmente dispone che: Per il coordinamento dell’attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilevo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea.
Infatti, già nella deliberazione dello stato di emergenza del 25 agosto 2016 inderogabilmente indicato il rispetto delle risorse finanziarie assegnate.
Ne deriva che, a fronte di tali presupposti, non può riscontrarsi alcun profilo di illegittimità dell’impugnata Ordinanza del Presidenza Consiglio dei Ministri - Capo Dipartimento della Protezione Civile, 19 novembre 2019, n. 614 - che non a caso, nel preambolo menziona la necessità di ridurre progressivamente i costi per il superamento della situazione emergenziale e razionalizzare le misure finalizzate al superamento della crisi alloggiativa conseguente agli eventi sismici, considerato il notevole lasso di tempo trascorso rispetto alla verificazione degli eventi (…)- nella parte in cui, all’art.1, circoscrive ulteriormente l’ambito di applicazione del C.A.S., disponendo la decadenza dal beneficio per chi non dimostri di possedere i nuovi requisiti, oltre a quelli di cui alla precedente Ordinanza n.388/2016.
Prevede, in particolare, tale disposizione, intitolata Ulteriori disposizioni in materia di contributo per l’autonoma sistemazione, che:
1. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, i nuclei familiari beneficiari del contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) ai sensi dell’ordinanza n. 388/2016 e dell’ordinanza n. 408/2016, presentano ai Comuni interessati una dichiarazione, sulla base del fac-simile allegato, riguardante tutti i componenti del nucleo e sottoscritta dai medesimi o da chi ne fa le veci, in cui attestano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di:
a) aver provveduto o essere nei termini per provvedere, qualora proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari che necessitano di interventi di immediata riparazione, agli adempimenti di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal decreto-legge n. 148 del 2017, convertito dalla legge n. 172 del 2017, dalla legge 24 luglio 2018, n.89 di conversione con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 e successive proroghe, anche disposte con ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione;
b) trovarsi nei termini previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016 e dalle ordinanze commissariali ai fini della domanda di contributo per il ripristino dell’immobile, qualora proprietari o titolari di diritti reali di godimento, e al di fuori dell’ipotesi di cui alla lettera a);
c) fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 2, non essere proprietari in data anteriore agli eventi sismici di un immobile idoneo all’uso per il nucleo familiare e che non sia stato già locato in forza di contratto o concesso in comodato d’uso regolarmente registrati ad una data anteriore agli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, ubicato nel medesimo comune, oppure in un comune confinante. L’idoneità all’uso di cui alla presente lettera è valutata secondo i parametri di assegnazione delle SAE in relazione ai componenti;
d) di non aver fatto rientro nell’abitazione principale, abituale e continuativa, danneggiata dal sisma;
d-bis) di essere proprietari o titolari di diritti reali su immobili con danno B o C, ivi rientrati dopo la realizzazione dei lavori di temporanea messa in sicurezza e di non poter risiedere nell’abitazione principale, abituale e continuativa nel periodo di esecuzione dei lavori di riparazione definitiva;
e) di non aver trasferito la residenza o il domicilio al di fuori dal territorio regionale e, nel caso di nuove istanze, di possedere il requisito della dimora nell’abitazione principale, abituale e continuativa di cui al successivo comma 5;
f) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 2, dell’ordinanza n. 388/2016, o di non essere assegnatari di un alloggio di servizio messo a disposizione dall’amministrazione di appartenenza;
g) di non aver provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 2 dell’ordinanza n. 388/2016.
2. Decadono dal diritto al contributo, dal giorno successivo alla scadenza di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 i soggetti che:
a) non rendono la dichiarazione di cui al comma 1;
b) non possiedono i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), d-bis) e), f) e g) del comma 1.
In particolare, con specifico riferimento alla lett.f), quanto al non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 2, dell’ordinanza n. 388/2016, non trova fondamento normativo la tesi secondo cui il presupposto che non si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità ricorrerebbe solo quando sia lo Stato ad aver reperito per il cittadino interessato, ove non sia possibile il rientro nella propria abitazione, tale stabile sistemazione abitativa (o ne abbia sostenuto i costi), con la conseguenza che qualora il cittadino abbia provveduto autonomamente, con proprie risorse economiche, al reperimento di altro alloggio con carattere di stabilità manterrebbe il diritto a percepire il C.A.S.
Tale interpretazione, ancorchè eventualmente seguita in via di prassi, non trova conforto nel dato normativo.
Al riguardo, non soltanto non è previsto alcunchè nel D.L. 189/2016, ma la generica formulazione dell’Ordinanza n.388/2016 (secondo cui i benefici economici di cui al comma 1, sono concessi sino a che si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità), induce a ritenere corretta l’interpretazione seguita dalla successiva Ordinanza n.314/2019, secondo cui decade dalla concessione del contributo chi non possa attestare di non aver comunque reperito una soluzione abitativa avente carattere di stabilità (anche a proprie spese), in quanto maggiormente rispettosa della ratio solidaristica e assistenziale sottesa a detto contributo pubblico, la cui ragion d’essere viene meno nel momento in cui si accerti che, per qualsiasi causa, è venuto meno il suo presupposto. Finalità del C.A.S., infatti, non è quella di assicurare ai soggetti la cui stabile ed abituale abitazione sia stata danneggiata dal sisma, ovvero da un evento notoriamente ascrivibile alla forza maggiore, un risarcimento e/o indennizzo di carattere riparatorio, bensì quella di mitigare l'eventuale disagio arrecato al soggetto che lo richiede e che sia stato costretto a trasferirsi al momento del sisma in altro immobile diverso da quello integrante la dimora abituale e continuativa (Corte dei Conti Umbria Sez. giurisdiz., 13/10/2020, n. 62).
Ne deriva che non è irragionevole nè illogico che l’ Ordinanza n.614/2019, a fronte del vincolo imposto dal rispetto delle risorse finanziarie, abbia previsto che chi non si trovi nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 2, dell’ordinanza n. 388/2016, per avere reperito - anche autonomamente e a proprie spese- una stabile soluzione abitativa, non possa essere ritenuto in possesso dei requisiti per poter ulteriormente continuare a percepire la corresponsione del C.A.S.
Per le stesse ragioni, non può essere ritenuto in possesso dei requisiti per continuare a percepire il C.A.S. chi risulti proprietario, in data anteriore (e - a seguito dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 28 aprile 2020, n. 670, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2020, n.118, che ha modificato l’art. 1, comma 1, lett. c) - anche successiva) agli eventi sismici di cui trattasi, di un immobile idoneo all’uso per il nucleo familiare e che non sia stato già locato in forza di contratto o concesso in comodato d’uso regolarmente registrati, ubicato nel medesimo comune, oppure in un comune confinante. In tali casi infatti non si versa in ipotesi di disagio abitativo, il quale soltanto giustifica l’erogazione di benefici finanziari che gravano sui bilanci degli enti pubblici, per far fronte ad eccezionali situazioni provocate da calamità naturali (T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, 03/07/2006, n. 340). A fronte di risorse finanziarie limitate, infatti, è ragionevole che le stesse vengano erogate nei confronti dei soggetti effettivamente bisognosi, per condizioni economiche o personali (in relazione ad handicap, età etc.).
Tuttavia, nel momento in cui l’impugnata Ordinanza n.614/2019Â ha ritenuto di riconoscere il mantenimento di un contributo forfettario, seppur per un periodo temporale limitato, a chi si si sia attivato per reperire, autonomamente e a proprie spese, una soluzione abitativa avente carattere di stabilità entro 12 mesi dalla sua emanazione, non è ragionevole la scelta di non ammettere analoga possibilità per chi all’indomani della comunicazione della nota del 18 luglio 2018, prot. n. 57521 (con cui veniva reso noto che a partire dal 27 agosto 2018 l’assistenza presso le strutture alberghiere sarebbe stata assicurata solo ai soggetti/nuclei familiari in attesa di consegna di SAE o di immobili derivanti dal Bando ERAP regionale, e che fatta salva la possibilità di richiedere il C.A.S. tutti gli altri avrebbero dovuto prontamente lasciare la struttura ospitante o altrimenti sostenere a proprio carico la spesa per la permanenza nelle strutture), si sia prontamente attivato per reperire una stabile soluzione abitativa.
Del resto, non può essere neppure minimizzato l’affidamento indotto anche dalle FAQ pubblicate sul sito internet sia della Regione Marche- Sezione Sisma 2016 che - seppur prive di carattere normativo - esplicitamente affermano che il diritto al C.AS. è dovuto fino a quando lo Stato ha provveduto ad altra sistemazione, con carattere di stabilità. Senza parlare del fatto che è tuttora presente nel sito internet della Protezione Civile una FAQ assai ambigua, che alla domanda Se ho acquistato autonomamente una casetta a mie spese ho diritto a mantenere il C.A.S. fornisce risposta affermativa, salve le decadenze di cui all’ordinanza n.614/2019.
Al riguardo, non convincono le motivazioni secondo cui da un lato l’Ordinanza, come desumibile dall’art. 6 della stessa, non può che disporre pro futuro, e dall’altro che, premesso che il contributo in parola deve ritenersi erogabile ove sussista una evidente carenza di immobile definitivo ovvero quando il richiedente sia ancora ospitato presso diverse strutture.
Anche l’Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile, in virtù dei poteri derogatori allo stesso concessi ben potrebbe, analogamente alla legislazione di settore, ammettere la concessione di benefici per iniziative poste in essere prima della sua entrata in vigore (ex multis, si v. art. 5, comma 2-bis, DL 189/2016, convertito con modificazioni dalla L 229/2016: con provvedimento sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo legittimamente eseguiti e conclusi in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto).
Del resto, il fatto che le Ordinanze in questione possano disporre retroattivamente è confermato dalla successiva Ordinanza n.670/2020 del 28 aprile 2020, pubblicata in data 9/05/2020, emanata dal Capo Dipartimento Protezione civile in tema di regolamentazione del contributo autonoma sistemazione-CAS, che per l’appunto prevede la decadenza dal beneficio del contributo, in maniera retroattiva in relazione all’entrata in vigore di precedente ordinanza n. 614/2019, per tutti i soggetti acquirenti di immobile se ubicato nel comune di residenza ovvero in comune limitrofo, o ove il nucleo famigliare abbia usufruito della sistemazione alberghiera, fatti salvi i diritti al C.A.S. per coloro che abbiano acquistato dopo il novembre 2019 (art. 1 , comma primo Ord.za 670 cit.) nonché anche nella parte cui in cui revoca il CAS per tutti coloro trasferitisi fuori dalle Regioni ricomprese nel cratere sismico (art.1, comma 2).
Del pari, è del tutto condivisibile la ratio di agevolare e favorire in primis i soggetti privati che, a tre anni dagli eventi sismici, ancora non si trovino nelle condizioni economiche e mezzi tali da consentir loro di provvedere in via autonoma ad una nuova sistemazione; graduandosi, così, la scala dei bisogni e delle necessità dei richiedenti, con preferenza per coloro che a distanza di alcuni anni dal sisma si trovino ancora in situazione di disagio abitativo) e che comunque si tratta di riconoscimento di un contributo forfettario di durata e importo limitato- qualora ci si trovi di fronte a soggetti che al contrario si trovino nelle condizioni economiche e mezzi per provvedere in via autonoma ad una nuova sistemazione, così¬ da determinare il venir meno del disagio abitativo, si ritiene che ove si riconosca la percezione del C.A.S. a chi abbia acquistato un’abitazione ponendo fine allo stato di disagio dopo la pubblicazione dell’Ordinanza n.614/2019, non vi è ragione per negarlo a chi abbia acquistato un abitazione nel periodo immediatamente precedente, non potendo certo costituire la concessione di detto contributo forfettario, comunque previsto per un lasso di tempo assai limitato e per un importo limitato, se non un modesto incentivo all’acquisto di una casa di proprietà.
In conclusione, va annullato l’art.2 dell’Ordinanza n.614/2019 in epigrafe impugnata, nella parte in cui limita la concessione del contributo forfettario nell’ipotesi di acquisto di una nuova unità immobiliare, al fine di incentivare l’individuazione di autonome sistemazioni caratterizzate da stabilità ai soggetti che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un’unità immobiliare di proprietà o condotta in locazione o in comodato gratuito, esclusivamente a coloro che entro dodici mesi dalla pubblicazione dell’Ordinanza, stipulino un contratto preliminare o definitivo di compravendita di una unità immobiliare idonea all’uso ovvero provvedano a far realizzare una unità immobiliare sulla base di titolo abilitativo a costruire all’interno del Comune di residenza o nei Comuni confinanti e comunque ricadenti all’interno del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189/2016, senza considerare la posizione di chi abbia realizzato i medesimi presupposti precedentemente.
Per quanto riguarda l’impugnativa dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 28 aprile 2020, n. 670, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2020, n.118, nella parte in cui ha modificato l’art. 1, comma 1, lett. c) dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 novembre 2019, n. 614, in particolare eliminando il riferimento alla data anteriore agli eventi sismici in ordine al requisito del non possesso di edifici idonei all’uso, ove un cittadino la cui abitazione principale sia stata danneggiata dal sisma sia comunque proprietario di altra abitazione idonea all’uso per il nucleo familiare, è assolutamente irrilevante che tale abitazione sia stata acquistata prima o dopo il sisma, perchè in entrambi i casi tale presupposto è¨ idoneo a determinare il venir meno del presupposto del disagio abitativo, al ricorrere del quale soltanto può legittimamente ipotizzarsi un intervento sostitutivo dello Stato con finalità solidaristiche e assistenziali.
Quanto, invece, all’impugnativa del diniego opposto alla concessione del contributo forfettario una tantum agli odierni ricorrenti, sulla motivazione che L’acquisto dell’abitazione in cui il nucleo familiare ha trovato sistemazione ¨ avvenuto in data precedente alla pubblicazione dell’OCDPCÂ 614/2019Â per cui permane in capo alle SS.VV. la mancanza del requisito indispensabile ai fini dell’ottenimento del contributo forfettario per l’acquisto di una nuova unità immobiliare la questione appartiene alla giurisdizione del G.O.
Ed invero, per orientamento pressochè consolidato della giurisprudenza in materia (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 12/04/2019, n. 4831; C.d.S., parere n. 1474 del 2017; TAR Umbria, n. 240 del 2017; TAR Abruzzo, L'Aquila, nn. 196 e 197 del 2017; TAR Basilicata, n. 407 del 2016), spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie aventi a oggetto i provvedimenti con i quali l'amministrazione comunale ha rigettato le domande presentate per l'attribuzione del contributo di autonoma sistemazione. La concessione di questi benefici è infatti correlata al possesso dei richiesti requisiti senza esercizio di poteri discrezionali da parte dell'ente, sicchè trattandosi di diritto soggettivo e non ravvisandosi alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva, la giurisdizione in subiecta materia non può che ricadere sull'A.G.O., concernendo questione relativa alla spettanza o meno dei contributi e non di legittimità di atti incidenti su interessi legittimi.
Sempre il TAR Lazio, nella sentenza n. 1001 del 25 gennaio 2021, ha affermato che rispetto alla precedente Ordinanza n.614/2020, dunque, l’impugnata Ordinanza n.670/2020 non introduce un concetto diverso rispetto a quello di stabile soluzione abitativa, idoneo ad escludere il disagio abitativo e quindi il presupposto del diritto al C.A.S., utilizzato nelle precedenti Ordinanze n.388/2016 e n. 614/2019, e pertanto, in parte qua, immediatamente lesive, entrambe non previamente impugnate. Quanto alla circostanza che l’Ordinanza n.670/2020 abbia esplicitato, rispetto alla formulazione dell’art.1 dell’Ordinanza n.614/1029, che anche l’acquisto di una abitazione idonea all’uso del nucleo abitativo successivamente al Sisma determina la decadenza dal beneficio, costituisce una mera esplicitazione del presupposto già contenuto nell’art.3 comma 2 dell’O.C.D.P.C. n.388/2016, posto che, come già evidenziato, la situazione di chi possieda una casa idonea all’uso per averla acquistata prima del sisma o per averla acquistata successivamente è assolutamente identica quanto al venir meno del presupposto del disagio abitativo. Piuttosto, seppure possa suscitare, nel merito, perplessità la decisione della Protezione civile di distinguere, nell’O.C.D.P.C. n. 670/2020, la posizione di coloro che hanno acquistato un immobile di proprietà idoneo all’uso ma che abbiano già locato (che non perdono il CAS) e coloro che invece vanno ad abitarvi (che perdono il CAS) - motivata dall’amministrazione per il fatto che “togliere il CAS ai proprietari che hanno già locato l’immobile acquistato spingerebbe gli stessi proprietari a riottenere la disponibilità dell’immobile locato con un peggioramento della situazione globale alloggiativa e, comunque, occorrerebbe sempre corrispondere tale contributo ovvero adeguata sistemazione alloggiativa del nucleo familiare locatario”, si tratta in tal caso di una valutazione di opportunità non sindacabile dal Giudice Amministrativo.
1 marzo 2021 Eugenio De Carlo
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 29 maggio 2025
Agenzia delle Entrate – Comunicato del 26 maggio 2025
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile - Delibera del 25 febbraio 2025, n. 10
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
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