Orario di lavoro titolare di posizione organizzativa

Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
06 Marzo 2021

Un dipendente è inquadrato nell'area delle posizioni organizzative con orario di lavoro dal lunedì al venerdì con 2 rientri settimanali. Può essere imposta la partecipazione a una riunione il sabato mattina al di fuori dell'orario di lavoro? Quali potrebbero essere le eventuali conseguenze in caso di mancata partecipazione?

 

Risposta

Preliminarmente si evidenzia che la vigente disciplina contrattuale, in relazione ai titolari di posizione organizzativa, per la rilevanza dei compiti agli stessi affidati, si limita a stabilire la durata minima della prestazione lavorativa settimanale (le 36 ore) e non anche quella massima, che sarà, invece, collegata, genericamente e dinamicamente, alla rilevanza ed alle effettive necessità delle funzioni da svolgere (in questo senso anche l’orientamento ARAN RAL 1652 del 10.2.2014).

Ciò comporta che, relativamente all’orario di lavoro, il personale incaricato delle posizioni organizzative, diversamente dai dirigenti, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore, mentre le eventuali prestazioni ulteriori che gli interessati potrebbero aver effettuato, in relazione all’incarico affidato e agli obiettivi da conseguire, non sono retribuite e neppure danno titolo o diritto ad eventuali recuperi compensativi. Il maggiore impegno di tale personale trova ristoro nel riconoscimento delle specifiche voci di trattamento accessorio rappresentate dalla retribuzione di posizione e da quella di risultato; infatti l’art. 15 del Ccnl 21.5.2018 conferma che il trattamento economico accessorio del personale titolare di posizione organizzativa “è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato” e tale “trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario”.

L’orientamento applicativo ARAN RAL_615 del 5.6.2011, nel confermare che la retribuzione di posizione e di risultato compensa tutte le prestazioni lavorative del dipendente interessato ivi comprese quelle del lavoro straordinario, è nel senso che la giornata non lavorativa del sabato non determina riposo compensativo, non rientrando nell’ipotesi di riposo compensativo a fronte del riposo settimanale costituzionalmente garantito; indirettamente, quindi, legittima, quando sussistano specifiche esigenze, la richiesta di partecipazione ad una riunione indetta per la giornata di sabato. Si deve ritenere che tale richiesta debba rientrare nei compiti d’ufficio del dipendente ovvero debba essere correlata all'incarico affidato e agli obiettivi da conseguire.

Infine, l’orario di lavoro minimo settimanale, pertanto, deve essere assoggettato alla vigente disciplina relativa a tutto il personale dell’ente e agli ordinari controlli sulla relativa quantificazione.

26 febbraio 2021              Angelo M. Savazzi

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