Autorizzazione comando dipendente in congedo maternità, senza incidere su capacità assunzionali
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta al quesito del Dott. Fabio Venanzi
QuesitiUn nostro lavoratore ha chiesto se può usufruire di qualche congedo parentale per i figli di 5 e 8 anni. Tra l'altro vorrebbe usufruirne ad ore perché la mattina non riesce ad attaccare alle 7 per portare i figli a scuola. Vorrebbe sapere se esiste qualche congedo per i figli per ovviare a questa situazione. Avrebbe necessità di un'ora al giorno.
Il lavoratore può richiedere il congedo parentale di cui all’articolo 32 Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151.
Il congedo non è mai indennizzato per i figli di età compresa tra gli 8 e 12 anni ma il lavoratore ha diritto alla contribuzione figurativa per i periodi di assenza.
Il congedo è indennizzato nella sola ipotesi in cui il figlio del lavoratore fosse con handicap in situazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992).
Per i figli di età compresa tra i 3 e 6 anni, è dovuta una indennità pari al 30 percento della retribuzione nei limiti temporali previsti dall’articolo 32 (comma 1, lett. da a. a b.).
Per i figli di età compresa tra i 6 e 8 anni, l’indennità è dovuta a condizione che il reddito individuale del lavoratore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo (valore corrisponde a 16.756,35 euro).
Il congedo può essere fruito a mezza giornata. Nel comparto delle Funzioni locali, non può essere fruito in modalità oraria.
In alternativa, se istituita presso l’ente, il lavoratore potrebbe fruire della banca-ore, ove confluiscono le ore di lavoro straordinarie non liquidate.
5 marzo 2021 Fabio Venanzi
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
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