Indicazioni sull’indennità parentale: aumentata dal 60% all’80% della retribuzione
INPS – 26 maggio 2025
Risposta al quesito del Dott. Fabio Venanzi
QuesitiUn nostro lavoratore ha chiesto se può usufruire di qualche congedo parentale per i figli di 5 e 8 anni. Tra l'altro vorrebbe usufruirne ad ore perché la mattina non riesce ad attaccare alle 7 per portare i figli a scuola. Vorrebbe sapere se esiste qualche congedo per i figli per ovviare a questa situazione. Avrebbe necessità di un'ora al giorno.
Il lavoratore può richiedere il congedo parentale di cui all’articolo 32 Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151.
Il congedo non è mai indennizzato per i figli di età compresa tra gli 8 e 12 anni ma il lavoratore ha diritto alla contribuzione figurativa per i periodi di assenza.
Il congedo è indennizzato nella sola ipotesi in cui il figlio del lavoratore fosse con handicap in situazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992).
Per i figli di età compresa tra i 3 e 6 anni, è dovuta una indennità pari al 30 percento della retribuzione nei limiti temporali previsti dall’articolo 32 (comma 1, lett. da a. a b.).
Per i figli di età compresa tra i 6 e 8 anni, l’indennità è dovuta a condizione che il reddito individuale del lavoratore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo (valore corrisponde a 16.756,35 euro).
Il congedo può essere fruito a mezza giornata. Nel comparto delle Funzioni locali, non può essere fruito in modalità oraria.
In alternativa, se istituita presso l’ente, il lavoratore potrebbe fruire della banca-ore, ove confluiscono le ore di lavoro straordinarie non liquidate.
5 marzo 2021 Fabio Venanzi
INPS – 26 maggio 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza n. 6993/2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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