Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiIl marito di cittadina cilena chiede il rilascio di Cie nei confronti della moglie, che affetta da problematiche psichiche si rifiuta di presentarsi in Comune. La persona non è interdetta. Considerato il rifiuto è possibile provvedere al rilascio della Cie mediante una semplice certificazione del medico di condotta che attesta le problematiche della donna, omettendo, così la firma della stessa nella carta di identità?
Occorre iniziare con il dire che la ‘firma del titolare’ sulla carta di identità è opportuna ma non imprescindibile ai fini del rilascio del documento, prevista nel «modello stabilito dal Ministero dell’Interno» come prescritto dall’art. 3 R.D. 773/1931 e dall’art. 289 R.D. 635/1940; non risulta alcuna disposizione specifica che ne indichi l’obbligo.
Nessuno può però sostituirsi nella firma al ‘titolare’ della carta che non possa (perché incapace: minore, interdetto) o non sappia (perché analfabeta) o sia impedito (arti fratturati...) alla sottoscrizione.
L'art. 4 del D.P.R. 445/2000 considera le due distinte ipotesi
a) dell'impossibilitato alla sottoscrizione,
b) dell'impossibilitato a rendere le dichiarazioni per impedimento temporaneo per ragioni connesse allo stato di salute.
L'incaricato "d'ordine del sindaco" a rilasciare la carta di identità può rilasciare il documento su richiesta di uno dei famigliari della persona impossibilitata per ragioni di salute, ma deve preliminarmente procedere al suo riconoscimento, soprassedendo alla firma del titolare (prevista dal comma 5 dell'art. 289 del R.D. 635/1940) con la indicazione della impossibilità a sottoscrivere.
Naturalmente, se l'interessato è interdetto, non si pone alcun problema procedurale: in suo nome e suo conto agisce a tutti gli effetti il tutore, che chiede, dichiara, firma i documenti amministrativi di qualsiasi natura (con il solo eventuale limite postogli dal giudice tutelare al momento della nomina).
La carta di identità di persona sottoposta a tutela viene rilasciata su richiesta del tutore e, se il titolare del documento è realmente impossibilitato (ovvero non sa firmare o non può firmare) allora la firma può essere omessa dando atto che vi è l'impossibilità a renderla.
Per il caso esposto stiamo parlando di un soggetto con problemi psichici che non necessariamente possono essere considerati talmente gravi da presupporre la scelta di non fare firmare l’interessata. Un problema psichico potrebbe essere legato a un bipolarismo o chissà che (non sono un medico e non mi spingo oltre), ma comunque a patologie che non impediscano una scelta da parte del soggetto interessato.
Credo che il certificato medico possa essere una soluzione (se chiaro nell’esposizione e nei fatti), ma a tale certificato aggiungerei una dichiarazione di pugno dell’interessata con la quale la stessa dichiara di voler il rilascio del documento.
9 marzo 2021 Roberto Gimigliano
presentata dall'Avv. Lorella Martini
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