Sanzioni per mancata attuazione adempimenti stabiliti dall’art. 1, comma 32, L. n. 190/2012

Risposta al quesito dell'Avv. Alessandro Rizzo

Quesiti
di Rizzo Alessandro
12 Marzo 2021

Si richiede, in merito all'adempimento del 31/01 Legge 190/2012 per la pubblicazione del file xml Gare e contratti per l'ANAC, qualora non venisse rispettata tale scadenza l’Ente incorrere in sanzioni? Se sì, di che genere?

Risposta

Si ritiene che il quesito si riferisca agli adempimenti stabiliti dall’art. 1, comma 32, L. n. 190/2012, secondo cui 1. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L’Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”

Le modalità di adempimento di tali obblighi sono state declinate da ANAC con la deliberazione n. 39 del 20 gennaio 2016, al cui articolo 12, in materia di sanzioni per il mancato rispetto degli stessi, viene specificato che “Art. 12 Inadempimento degli obblighi di pubblicazione e comunicazione - L’omissione, in tutto o in parte, della pubblicazione o dell’aggiornamento dei dati, il ritardo nell’adempimento o il mancato rispetto delle indicazioni fornite al riguardo con la presente deliberazione e le relative specifiche tecniche comportano l’esercizio del potere d’ordine da parte dell’Autorità ai sensi dell’art. 1, comma 3, della l. 190/2012 e dell’art. 45 del d.lgs. 33/2013. La mancata, incompleta o tardiva comunicazione all’Autorità ai sensi dell’art. 9 della presente deliberazione o il mancato rispetto delle indicazioni fornite con la presente deliberazione e le relative specifiche tecniche comporta l’avvio del procedimento finalizzato all’applicazione della sanzione prevista all’art. 6, comma 11, del d.lgs. 163/06 nei confronti del soggetto responsabile della comunicazione individuato dalle Amministrazioni o dagli Enti. Le fattispecie di cui a precedente comma 1 saranno, altresì, oggetto di segnalazione alla Corte dei Conti entro il 30 aprile di ogni anno ai sensi dell’art. 1, comma 32, della l. 190/2012”.

Sulla base di quanto stabilito dalla normativa applicabile e specificato da ANAC nella predetta deliberazione, pertanto:

  • nel caso in cui la stazione appaltante ometta di pubblicare o aggiornare i dati, in questione, sono previste le sanzioni di cui all’art. 1, comma 3, L. n. 190/2012 (“[…] l’Autorità nazionale anticorruzione […] ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati”) e dall’art. 45 del c.d. Decreto Trasparenza (“1. L’autorità nazionale anticorruzione controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. […] 4. Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. L’Autorità nazionale anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. L’autorità nazionale anticorruzione segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. L’autorità nazionale anticorruzione rende pubblici i relativi provvedimenti. L’autorità nazionale anticorruzione, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.”), nonché la segnalazione alla Corte dei Conti;
  • nel caso in cui la stazione appaltante ometta di comunicare i dati ad ANAC entro il 31 gennaio (adempimento che, quest’anno, è stato prorogato all’8.2.2021 in considerazione dell’emergenza Covid-19, giusto comunicato del Presidente dell’Autorità del 28.01.2021 – cfr. “Proroga termine all'8 febbraio 2021 - Adempimenti Legge n.190/2012 art. 1, comma 32: In considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, accogliendo le richieste pervenute, l'Autorità dispone la proroga all’ 8 febbraio 2021 del termine previsto al 31 gennaio 2021 per la comunicazione via PEC dell'avvenuta pubblicazione del file XML per gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 32, della Legge n.190/2012.”), la sanzione prevista è stabilita dall’art. 213, comma 13, del vigente Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016), considerato che l’utilizzo del potere sanzionatorio di cui all’art. 6, comma 11, del d.lgs. 163/06 (richiamato espressamente dal testo della L. n. 190/2012) deve oggi ritenersi riferito a tale articolo, come chiarito da ANAC nella FAQ A4 relativa agli “Adempimenti L.190/2012, art.1, comma 32: pubblicazione informazioni su contratti pubblici e trasmissione all’ANAC” (cfr. “Che la natura pubblica del contratto costituisca un riferimento per il legislatore sembra testimoniarlo anche il compito che esso ha affidato all’Autorità – il cui precipuo fine è proprio quello di vigilare sui contratti pubblici – e lo stesso richiamo (espresso nell’ultimo periodo del citato comma 32) all’utilizzo del potere sanzionatorio previsto dall’art.6, comma 11, del D.Lgs.n.163/06, che deve intendersi oggi riferito al potere sanzionatorio previsto dall’art. 213, comma 13, del Codice degli Appalti e delle Concessioni che può essere esercitato anche nei confronti di soggetti privati.”). L’art. 213, comma 13, del Codice dei Contratti, in merito alle sanzioni applicabili da ANAC, così dispone “Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, l’Autorità  ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000. Nei confronti dei soggetti che a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell’Autorità forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, fatta salva l'eventuale sanzione penale, l’Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 50.000. Con propri atti l’Autorità disciplina i procedimenti sanzionatori di sua competenza”.

10 marzo 2021        Alessandro Rizzo

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