Accesso formale per presa visione a delle pratiche edilizie dei confinanti

Risposta al quesito dell'Avv. Mario Petrulli

Quesiti
di Petrulli Mario
16 Marzo 2021

Un soggetto ha proposto un accesso formale per presa visione a delle pratiche edilizie dei confinanti con la motivazione "documentazione personale". I confinanti, diretti interessati hanno proposto opposizione e l'Ufficio Urbanistica ha negato l'accesso.

Si chiede se sia corretto il diniego, considerato la carenza di interesse del confinante ad accedere alle pratiche edilizie dei vicini per mera documentazione personale ed anche perché non vi sono interventi edilizi recenti.

Risposta

Se per accesso formale si intende l’accesso ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/90, il diniego appare corretto: infatti, posto che, in tali casi, l’interessato è tenuto a evidenziare l’interesse diretto concreto ed attuale all’accesso, la motivazione indicata nel quesito (“documentazione personale”) appare prima facie insufficiente allo scopo.

Recentemente il TAR Campania, Salerno, sez. II, nella sent. 15 ottobre 2020, n. 1423, ha affermato che “al proprietario dell’immobile vicino, in quanto titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata - e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativa -, quando faccia valere l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche, spetta il diritto di accesso agli atti abilitativi ed alle pratiche edilizie (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 6 giugno 2018, n. 1287; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 26 settembre 2018, n. 270; T.A.R. Lazio, Sez. II-bis, 11 gennaio, n. 262). Né è possibile sostenere una violazione della riservatezza altrui, posto che l’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 fa carico al Comune di pubblicare sull’albo pretorio la notizia dell’avvenuto rilascio con l’indicazione degli estremi identificativi dell’atto, del richiedente, dell’immobile e della tipologia di lavori”.

Nel caso specifico, dalla motivazione fornita non sembra evincersi un interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche ma, al contrario, un’azione meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativa. Tale considerazione, a mio avviso, conferma la legittimità del diniego.

Il riferimento all’assenza di interventi recenti non appare rilevante, visto che l’eventuale abuso ha natura di illecito permanente.

Se, invece, per accesso formale si intende l’accesso civico ex art. 5 del Decreto Legislativo n. 33/2013, il confinante può richiedere legittimamente gli estremi identificativi del provvedimento di rilascio del permesso di costruire, i dati del richiedente il titolo edilizio, i dati relativi all’immobile oggetto dei lavori e l’indicazione della tipologia dei lavori assentiti.

Non è possibile, comunque, l’accesso indiscriminato a tutte le pratiche edilizie del confinante e al relativo contenuto; si pensi, ad esempio, ai seguenti documenti che ben possono esistere all’interno del fascicolo edilizio e che non sono oggetto di pubblicazione obbligatoria:

  • SCIA presentate con le relative varianti,
  • agibilità,
  • planimetrie e piante architettoniche,
  • relazioni geologiche,
  • prospetti,
  • rilievi,
  • allaccio utenze (acquedotto-Enel-gas-smaltimento acque reflue),
  • impianti (termici ed elettrici),
  • collaudi,
  • tabelle riepilogative,
  • elaborati e relazioni tecniche,
  • lettera di risposta alle richieste e prescrizioni,
  • attestato di pagamento dei diritti di segreteria e degli oneri,
  • materiale fotografico,
  • procure,
  • verifiche di conformità,
  • documentazione fotografica,
  • visure,
  • richieste di esonero e/o riduzione degli oneri,
  • richiesta di intervento per abbattimento barriere architettoniche (si pensi, in quest’ultimo caso, ai dati di soggetti con handicap),
  • dati relativi ai progettisti e alla ditta che esegue i lavori.

Di fronte ad una miriade di informazioni che possono sicuramente incidere su aspetti relativi alla privacy, la cautela è d’obbligo, con la conseguenza che, anche dinanzi ad una richiesta di accesso civico, come affermato dal Garante della privacy (parere 17 dicembre 2020 - https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9521857), è l’amministrazione destinataria della richiesta a dover valutare, in primo luogo, anche la possibilità – laddove ritenuto necessario – di avviare eventualmente un dialogo cooperativo con il richiedente l’accesso «nel tentativo di ridefinire l’oggetto della richiesta entro limiti compatibili con i principi di buon andamento e di proporzionalità» (cfr. Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 recante «Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)» (parr. 7 e 8). Vd. indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico par. 4.2. e punto n. 5 dell’«Allegato. Guida operativa all’accesso generalizzato»)”.

Proprio nel parere citato, il Garante ha ritenuto corretto l’operato del Comune che, dopo aver negato l’accesso ex Legge n. 241/90, ha limitato l’accesso civico ad un permesso di costruire alle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, escludendo gli ulteriori documenti contenuti nel fascicolo edilizio proprio per la rilevanza in termini di pregiudizio per i dati personali del titolare del permesso.

11 marzo 2021         Mario Petrulli

 

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