Protocollazione richiesta presentata da un privato e inoltrata da un professionista delegato
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta al quesito dell'Avv. Mario Petrulli
QuesitiUn fabbricato in cemento armato di due piani fuori terra, oltre seminterrato è stato realizzato con regolare concessione edilizia e per lo stesso è stato rilasciato anche certificato di agibilità. Il seminterrato di altezza ml 2,25 è stato destinato a garage. Oggi per fare richiesta dell'ecobonus occorre dichiarare la conformità urbanistica e dal sopralluogo emerge che, nonostante agibilità, il seminterrato non ha altezza per essere adibito a garage. Va presentata sanatoria e quei locali diventano di sgombero o vespaio, oppure in quanto autorizzati con relativa agibilità, devono intendersi garage anche con altezza difforme alle leggi e ai regolamenti vigenti?
Secondo quanto disposto dall’art. 24, comma 1, del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001), “La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata”.
Sulla necessità che l’agibilità possa essere rilasciata solo se presente anche la conformità urbanistica dei locali la giurisprudenza è consolidata (cfr., ad esempio, TAR Campania, Salerno, sent. n. 2138/2019).
La circostanza che sia stata rilasciata l’agibilità non esclude che una parte del manufatto sia, in realtà, non conforme: ciò accade sia perché l’agibilità è dichiarata tramite SCIA ed i controlli, generalmente, non solo capillari ma a campione, sia per eventuale errore nella procedura di verifica.
Di conseguenza, se si ha notizia che il locale “garage” non rispetta le condizioni di altezza previste, detto locale non può essere considerato tale e l’agibilità non si estende a tale parte dell’edificio (ricordiamo, infatti, che nel nostro ordinamento esiste anche la c.d. agibilità parziale).
A questo punto l’interessato dovrebbe presentare l’istanza di sanatoria, che dovrà essere oggetto di valutazione da parte dell’ufficio tecnico comunale, con successivo provvedimento positivo o negativo.
In alternativa, l’interessato potrebbe ritenere sufficiente chiedere che il c.d. “garage” venga valutato quale locale diverso (ad esempio, locale di sgombero), per il quale l’agibilità potrebbe comunque valere, nella misura in cui detto locale sia rispettoso delle caratteristiche previste: spetterà all’ufficio tecnico valutare se il locale possa essere riqualificato e sia possibile estendere l’agibilità a detta parte dell’edificio.
16 maro 2021 Mario Petrulli
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Circolare 30 maggio 2025, n. 15
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
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