Richiesta ecobonus e conformità urbanistica

Risposta al quesito dell'Avv. Mario Petrulli

Quesiti
di Petrulli Mario
20 Marzo 2021

Un fabbricato in cemento armato di due piani fuori terra, oltre seminterrato è stato realizzato con regolare concessione edilizia e per lo stesso è stato rilasciato anche certificato di agibilità. Il seminterrato di altezza ml 2,25 è stato destinato a garage. Oggi per fare richiesta dell'ecobonus occorre dichiarare la conformità urbanistica e dal sopralluogo emerge che, nonostante agibilità, il seminterrato non ha altezza per essere adibito a garage. Va presentata sanatoria e quei locali diventano di sgombero o vespaio, oppure in quanto autorizzati con relativa agibilità, devono intendersi garage anche con altezza difforme alle leggi e ai regolamenti vigenti?

Risposta

Secondo quanto disposto dall’art. 24, comma 1, del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001), “La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata”.

Sulla necessità che l’agibilità possa essere rilasciata solo se presente anche la conformità urbanistica dei locali la giurisprudenza è consolidata (cfr., ad esempio, TAR Campania, Salerno, sent. n. 2138/2019).

La circostanza che sia stata rilasciata l’agibilità non esclude che una parte del manufatto sia, in realtà, non conforme: ciò accade sia perché l’agibilità è dichiarata tramite SCIA ed i controlli, generalmente, non solo capillari ma a campione, sia per eventuale errore nella procedura di verifica.

Di conseguenza, se si ha notizia che il locale “garage” non rispetta le condizioni di altezza previste, detto locale non può essere considerato tale e l’agibilità non si estende a tale parte dell’edificio (ricordiamo, infatti, che nel nostro ordinamento esiste anche la c.d. agibilità parziale).

A questo punto l’interessato dovrebbe presentare l’istanza di sanatoria, che dovrà essere oggetto di valutazione da parte dell’ufficio tecnico comunale, con successivo provvedimento positivo o negativo.

In alternativa, l’interessato potrebbe ritenere sufficiente chiedere che il c.d. “garage” venga valutato quale locale diverso (ad esempio, locale di sgombero), per il quale l’agibilità potrebbe comunque valere, nella misura in cui detto locale sia rispettoso delle caratteristiche previste: spetterà all’ufficio tecnico valutare se il locale possa essere riqualificato e sia possibile estendere l’agibilità a detta parte dell’edificio.

16 maro 2021             Mario Petrulli

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