Trascrizione decreto adozione Tribunale

Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
23 Marzo 2021

Donna italiana con due figli minori avuti con primo marito contrae nuovo matrimonio.

Riceviamo decreto di adozione ai sensi dell'art 44, casi particolari, da parte del Tribunale dei Minori, da parte del secondo marito.

L’intera famiglia non è più residente.

Nulla viene indicato sul decreto in merito al cognome.

DOMANDE

1) Verifica competenza trascrizione; siamo comune trascrizione atto?

2) D’ufficio l’U.S.C. attribuisce il nuovo cognome anteponendolo all’attuale?

3) Decorrenza dalla data del deposito?

Risposta

L’adozione in casi particolari, art 44 e seguenti, è stata introdotta dalla legge n.184/1983 per tutelare il diritto del minore alla famiglia in situazioni che non avrebbero consentito di giungere ad un’adozione piena ma nelle quali, tuttavia, l’adozione rappresenta una soluzione opportuna ed auspicabile. Il diritto prioritario del minore è essere cresciuto ed allevato dalla propria famiglia che, quando deficitaria, deve ricevere il sostegno necessario per fronteggiare la situazione di difficoltà. Quando la famiglia d’origine non è assolutamente in grado di garantire il diritto del minore, questo viene dichiarato in stato di abbandono e quindi adottabile.

Questo tipo di adozione, quindi, non elimina i rapporti con la famiglia di origine, ma si radica sul consenso tra le parti creando solo uno status personale tra adottante e adottato. L’adozione in casi particolari è stata introdotta proprio per realizzare il diritto del minore ad una famiglia anche in quei casi in cui non si può procedere ad adozione legittimante ma comunque è opportuno procedere all’adozione.

Può essere disposta l'adozione in casi particolari ai sensi lett. A di un minore orfano di entrambi i genitori anche a favore di persone che, pur non essendo parenti, siano legati al minore da rapporto stabile e duraturo preesistente od anche in favore di single. Decisivo è che vi sia uno stretto legame particolarmente sentito dal minore orfano dei genitori e privo di parenti che lo assistano.

Da tale assunto si può ricavare l’importanza di tale istituto!

La sentenza di adozione di un bambino nato in Italia da parte del Tribunale dei minorenni, una volta definitiva, viene trascritta nel Comune di nascita del minore, salva diversa disposizione del Tribunale medesimo (Massimario, cap. 7, paragrafo 7.1).

Qualora il trasferimento venga avviato ora, cioè prima della trascrizione del provvedimento di adozione, si instaurerà una normale pratica migratoria nella quale il minore sarà indicato con il cognome di nascita da riportare in anagrafe come "convivente" rispetto all'intestatario di scheda, intestatario che poi diverrà il padre.

Ovviamente, ciascun Ufficio coinvolto sarà tenuto a serbare il silenzio sulle notizie relative al minore, obbligo tassativo ma operante unicamente all'esterno, non certo all'interno degli Uffici.

 

2) Il tribunale invia la SENTENZA al comune di nascita del minore per la trascrizione, l'Ufficiale dello Stato Civile provvederà alla determinazione del cognome come segue:

-Il figlio legittimo antepone al proprio, il cognome dell'adottante
-Il figlio non riconosciuto dai genitori assume il cognome dell'adottante
-nel caso di figlio riconosciuto da uno o da entrambi i genitori, egli assume il cognome dell'adottante anteponendolo al proprio

- se l'adozione è compiuta da donna coniugata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome di lei.

Se il Tribunale stabilisce diversamente, l'Ufficiale dello Stato Civile si deve attenere alla decisione.

 

3) Gli effetti della filiazione derivanti dall'adozione e l'acquisto della cittadinanza decorrono dalla data della sentenza del tribunale italiano passata in giudicato. La nuova legge 149/2001 all'art. 22, 5° comma finalmente prevede  che “ Gli effetti dell'adozione  quindi si producono dal momento della definitività della sentenza”. 

19 marzo 2021     Roberto Gimigliano

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