Servizio di accompagnamento al lavoro e inquadramento del dipendente addetto
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiUn soggetto ha partecipato ad un bando pubblico avente ad oggetto: “Bando di selezione pubblica per titoli ed esami ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per l’assunzione di n. 2 unità di personale a tempo indeterminato e a tempo part time al 50%, categoria “D”, accesso “D3” profilo professionale “Funzionario Amministrativo”, del vigente CCNL comparto delle Regioni ed Autonomie Locale del 26/09/2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale al numero 73 del 26/9/2017) con la riserva del 50% dei posti al personale dipendente del Comune”. Il soggetto è risultato collocato, dopo rinuncia del primo concorrente, al secondo posto utile in graduatoria del concorso summenzionato. Il primo collocato del concorso in oggetto ed il dipendente comunale (che beneficiava della riserva) in graduatoria sono stati assunti in data 01/01/2019 con qualifica professionale di Funzionario Amministrativo D3, mentre il soggetto, secondo in graduatoria del richiamato concorso, è stato assunto per scorrimento in data 01/08/2019 con la qualifica di “istruttore direttivo amministrativo D1”.
Si sarà grati, alla luce del nuovo contratto collettivo nazionale, comparto funzioni locali, del 21/05/2018 e dell’art. 12 del richiamato contratto, se si vorrà chiarire quale sia il corretto inquadramento in categoria, ovvero se l’inquadramento nella categoria D1 e con il profilo di istruttore direttivo amministrativo sia corretto o se invece doveva l’assunzione avvenire con il medesimo profilo professionale degli altri due soggetti assunti, ovvero Funzionario Amministrativo, in categoria economica D, ed accesso D3, considerando che si trattava del medesimo concorso pubblico.
Poiché la procedura concorsuale era in corso alla data di entrata in vigore del CCNL 21.5.2018 in base all’art. 9 del medesimo CCNL l’accesso può avvenire nella posizione economica D3, secondo il previgente sistema di classificazione, per coloro che siano risultati vincitori direttamente o a seguito di rinuncia del vincitore.
Secondo l’orientamento applicativo ARAN CFL39 del 21.2.2019, qualora l’ente decida, sulla base della programmazione dei fabbisogni, di procedere all’assunzione di personale con profili della categoria D, tramite scorrimento di graduatorie già formate prima del 21.5.2018, solo se la decisione di scorrimento sia stata assunta prima di tale data si potrà dar corso ad una assunzione nella posizione economica D3. In tutti gli altri casi l’assunzione deve avvenire nella posizione economica di ingresso D1.
23 marzo 2021 Angelo M. Savazzi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 12 marzo 2025
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: