Il rifiuto ad adempiere dell'ufficiale dello stato civile
L'iter amministrativo da seguire
Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiDopo aver registrato un atto di cittadinanza tramite decreto, quanto tempo si ha per trascrivere l'atto di nascita e matrimonio?
La trascrizione di atti di stato civile è venuta a formarsi nel tempo, sino a divenire un adempimento che è divenuto una sorta di obbligatorietà (artt. 15, comma 2 e 16 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e succ. modif. (così come sussisteva per le norme, corrispondenti, precedentemente in vigore), disposizioni che attengono alle fattispecie di atti di stato civile formati all’estero riguardanti cittadini italiani, al momento dell’evento in essi registrato.
Circa i tempi per la trascrizione, dovrebbe osservarsi come qualora essa avvenga oralmente, non potrebbero aversi termini, dovendo la trascrizione essere necessariamente contestuale al ricevimento della richiesta (orale) di trascrizione, cioè alla sua verbalizzazione (Form. n. 192); qualora la richiesta di trascrizione abbia luogo in forma scritta, fermo restando quanto stabilito dal n. 3 Tariffa, Parte 1^, allegato A) al d.P.R. 26 ottobre 1972, n., 642 e succ. modif. (sempreché la richiesta di trascrizione non provenga dall’estero; art. 2 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e succ. modif., nei casi di acquisto della cittadinanza italiana da parte di persona residente all’estero), i termini di esecuzione della trascrizione dovrebbero, a rigore, essere quelli della massima tempestività ( … subito …), in quanto la normativa prevede un unico caso nel quale sia previsto un termine per tale adempimento, caso che non appare estensibile, né generalizzazione (costituendo norma speciale), a situazioni estranee ad esso: si tratta dell’art. 5, comma 6, secondo periodo,. d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, per il quale, in questi casi, la trascrizione deve avvenire entro 60 giorni dalla ricezione degli atti di stato civile trasmessi dall’autorità consolare italiana.
Andrebbe, infine, osservato come la definizione di termini per la conclusione di procedimenti di stato civile (costituiti da iscrizioni, trascrizioni, annotazioni), così come quelli relativi ai procedimenti anagrafici non può rientrare nell’ambito della potestà regolamentare comunale, trattandosi di materia di competenza legislativa (e, quindi, anche regolamentare) dello Stato, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. i) Cost.
Obiettivamente, va considerato come, anche se le disposizioni, ed i principi, che regolano il servizio dello stato civile non prevedano sempre termini per la conclusione dei relativi procedimenti, nei fatti possono registrarsi anche situazioni che non sempre consentono quella tempestività che costituisce principio ispiratore del servizio, è ammesso che l’Ufficiale dello stato civile possa indicare, nella comunicazione considerata dagli artt. 7 e ss. L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif. un termine per la conclusione del procedimento differente e che possa consentirgli di operare con cognizione di causa.
24 marzo 2021 Roberto Gimigliano
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