Indennità cosiddetta “alimentare” a dipendente sospeso dal servizio con privazione della retribuzione
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34201
Risposta al quesito del Dott. Fabio Venanzi
QuesitiNel caso di dipendente sospeso per procedimento penale, a seguito di chiusura per sequestro del suo conto bancario non è più possibile accreditare l'indennità alimentare. Come deve procedere il Comune? Deve comunque elaborare il cedolino mensile o può essere sospeso?
L’articolo 2, comma 4-ter, lett. b), Decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138 prevede che i pagamenti per cassa possano essere effettuati per importi fino a mille euro.
Pertanto, se l’assegno non risulta superiore a tale importo, potrà essere disposto il pagamento, considerata la natura “assistenziale” della indennità in argomento.
Qualora l’importo dovesse risultare superiore, si ritiene necessario un intervento presso la Procura affinché ne possa autorizzare la corresponsione.
Non si ritiene possibile la sospensione della indennità, attesa la finalità dell’indennità nonché le disposizioni contenute dall’articolo 61, comma 7, CCNL 21 maggio 2018, ove viene utilizzato lo “indicativo presente” con conseguente tassatività della disposizione.
Per espressa previsione dell’articolo 545 cpc, i crediti aventi natura alimentare non possono formare oggetto di pignoramento.
25 marzo 2021 Fabio Venanzi
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34201
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
INPS – Messaggio 13 gennaio 2024, n. 111
INPS – 26 novembre 2024
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