Ripiano disavanzo derivante dal calcolo del FCDE con metodo ordinario
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta al quesito dell'Avv. Mario Petrulli
QuesitiL’Ente è in esercizio provvisorio.
Avendo l'Ente rispettato nell'esercizio 2020 gli indicatori di cui all'art. 1 della legge 145/2018, è possibile calcolare FCDE a consuntivo 2020 nella misura del 90%?
Considerato che l’Ente ha chiuso il consuntivo 2019 evidenziando un disavanzo da FCDE che ha provveduto a ripianare in 15 anni secondo normativa vigente. Premesso ciò, in sede di previsione 2020 l’Ente ha considerato in FCDE solo alcune partite, con l’accantonamento nella misura del 100%.
Ora in sede di consuntivo 2020 per dare seguito a quanto fatto nel consuntivo 2019, l’Ente ha esigenza di accantonare in FCDE altre partite non previste in fase previsionale. La normativa vigente permette di accantonare al 90% l’FDCE in sede di consuntivo?
Inoltre, per il 2021 che percentuale considerare per l’FCDE?
A norma del comma 79 della citata legge di bilancio 2020, per gli esercizi 2020 e 2021 gli enti locali, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) applicando la percentuale del 90%, in luogo del 95% (2020) e del 100% (2021) a condizione che abbiano rispettato i tempi di pagamento dei debiti commerciali nell’esercizio precedente a quello di riferimento.
Tale facoltà, però, è limitata all’accantonamento a FCDE calcolato in sede di bilancio di previsione, in quanto le percentuali di abbattimento non trovano applicazione del FCDE da determinare a rendiconto: in tal caso, infatti, le modalità di calcolo sono diverse e, inoltre, l’accantonamento a FCDE a rendiconto è da considerarsi sempre al 100% del totale calcolato.
In ultimo, si rappresenta che la percentuale minima di accantonamento a decorrere dal 2021 è confermata al 100% (salvo l’ipotesi di cui sopra); per le annualità da utilizzare per il calcolo si richiama l’art. 107 bis della Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione con modifiche del Decreto Cura Italia (DL 17 marzo 2020, n. 18), introdotto dal Senato, ai sensi del quale, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli enti possono determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei Titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.
24 marzo 2021 Mario Petrulli
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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