Escussione della cauzione nelle procedure di appalto e termine di decadenza in ipotesi di contratto autonomo di garanzia
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiLa Ditta che attualmente gestisce l’appalto di servizi di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, da capitolato deve realizzare anche delle opere di adeguamento dell’area di raccolta comunale.
La Ditta in sede di gara ha richiesto alla Stazione Appaltante un quesito, riguardante la possibilità per la Ditta aggiudicataria del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti di affidare il servizio di adeguamento del centro di raccolta, alla Società con la quale ha già in essere un contratto continuativo per l’adeguamento di centri di raccolta presso i propri cantieri così, depositando presso la Stazione Appaltante il contratto con tale Società prima o contestualmente alla firma del contratto (articolo 105 D.Lgs. 50/2016)
La Stazione Appaltante ha riposto in modo affermativo al quesito.
Da una verifica agli atti il contratto non risulta depositato.
In questo caso la Ditta appaltatrice dovrebbe eseguire i lavori in proprio? E se non avesse le qualifiche? I lavori da eseguirsi presso l’area riguardano sia opere edili che elettriche.
Mi potrebbe indicare la procedura da seguire?
Se la ditta ha partecipato alla gara dichiarando di avvalersi della facoltà prevista dall’art 105, comma 3 bis, del Codice ossia di prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto, ma successivamente non deposita i relativi contratti presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, rende improcedibile la stipula di quest’ultimo.
Infatti, buona parte della giurisprudenza ritiene che detti contratti rilevano esclusivamente in sede esecutiva, atteso che il contratto continuativo di cooperazione, pur non essendo configurabile come subappalto, è un particolare strumento contrattuale attraverso il quale i soggetti affidatari della gara possono porre in essere le prestazioni che costituiscono oggetto dell’appalto. Si tratta dunque di un istituto che viene in rilievo nella fase di esecuzione del contratto, come il subappalto. E, come il subappalto, non può essere utilizzato per sopperire alla carenza dei requisiti soggettivi di partecipazione.
Secondo la giurisprudenza, peraltro, “quando il terzo cooperante (o che svolga servizi o fornisca beni) esegue una parte della prestazione oggetto del contratto d’appalto che l’impresa aggiudicataria non sa o non può eseguire si è fuori dalla fattispecie dell’art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice, ed è corretta l’esclusione dalla procedura di gara; l’impresa concorrente avrebbe dovuto far ricorso agli strumenti negoziali allo scopo previsti dal codice dei contratti pubblici, l’avvalimento o le altre forme di partecipazione congiunta ad una procedura di gara” (sentenza Cons. Stato, n. 2553 del 22 aprile 2020).
26 marzo 2021 Eugenio De Carlo
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
TAR Lombardia, Brescia, Sezione II – Sentenza 14 aprile 2025, n. 324
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