Avviso pubblico per la selezione di progetti di investimento sulla rete elettrica di trasmissione nazionale (RTN) - Azione 2.3.2
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Decreto direttoriale n. 204 del 4 luglio 2025
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiNel bando relativo alla selezione pubblica per titoli ed esami per un posto di istruttore cat. C, a tempo indeterminato e parziale è legittimo stabilire quale modalità di invio delle domande di partecipazione, data anche la particolare situazione della pandemia, solo via pec firmata digitalmente dall'interessato o da un suo procuratore autorizzato?
L’art. 249 del DL n. 34/2020, al fine di accelerare e semplificare le procedure concorsuali al tempo della pandemia da Covid 19, ha previsto, tra l’altro, che dalla data di entrata in vigore dello stesso la domanda di partecipazione ai concorsi è presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa o predisposta anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti (comma 4) e che per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso la predetta piattaforma. Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da remoto attraverso l’identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse (comma 5).
In precedenza, la F.P. con la circolare n. 12/2010 aveva osservato che l'articolo 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) disciplina la validità delle istanze e delle dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica, stabilendo che esse sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale; b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi; c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti previsti dalla normativa vigente (nel limite temporale di vigenza previsto per detta modalità di identificazione); c-bis) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis del d.l. n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalità di cui alle lettere sopra elencate sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del DPR 487/1994, pertanto, l'inoltro tramite posta certificata di cui all'art. 16-bis del d.l. 185/2008 (vedi sopra lettera c-bis) è già sufficiente a rendere valida l'istanza, a considerare identificato l'autore di essa, a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta. Non si rinviene in alcun modo nella normativa vigente in tema di concorsi la necessità di una presentazione dell'istanza con le modalità qualificate di cui alle lettere a), b) e c) sopra richiamate, fermo restando che qualora utilizzate dal candidato sono senz'altro da considerare valide da parte dell'amministrazione.
29 marzo 2021 Eugenio De Carlo
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Decreto direttoriale n. 204 del 4 luglio 2025
INPS – Messaggio n. 2172 del 7 luglio 2025
INPS – 7 luglio 2025
Risposta del Dott. Matteo Barbero
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
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