Revisione toponomastica e numerazione civica

Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
06 Aprile 2021

DOMANDA:

Questo comune deve iniziare una revisione della toponomastica a seguito di variazione di denominazione di diverse aree di circolazione

1) L’autorizzazione alla Prefettura va sempre chiesta sia che la via viene intitolata a persone decedute da più o meno 10 anni?? (Circolare n. 18 del 29 settembre 1992 del Ministero dell'Interno)

2) Si chiede se la data di variazione decorre da:

Data esecutività della deliberazione delle G.C.

Data di approvazione da parte della Prefettura

Data della comunicazione all’interessato

Preciso che in una precedente variazione la Prefettura ha impiegato 4 mesi per rispondere e il sottoscritto ha dato decorrenza la data della comunicazione all’interessato;

3) E’ indispensabile comunicare a tutti i cittadini della variazione via in questione, come deve essere strutturata la comunicazione:

Come semplice comunicazione dove viene indicata la decorrenza

Come avvio di procedimento e in quest'ultimo caso necessita l'adozione di un provvedimento finale.

Inoltre, la modifica coinvolge molte famiglie e diverse ditte è possibile comunicare l’informativa a mezzo pubblicazione sul sito internet, evitando così  notevoli spese di spedizione raccomandate?

Legge 241/1990 Art. 8. (Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento)

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima.

4) Chi deve appore le targhette sull’abitazione? A mente degli artt. 42 e 43 del D.P.R. 223/1989 siamo a chiedere se è un obbligo la sola richiesta della numerazione civica o anche l'apposizione della relativa targhetta.

La legge anagrafica prescrive (art. 10, legge 1228/1954) che il Comune provvede all'indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica; la spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, i proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna.

Quindi tocca al Comune apporre le targhette della numerazione civica (la lettura della norma - "provvede alla indicazione della onomastica stradale e della numerazione civica" significa che mette giù i pali di supporto e le tabelle della onomastica e le targhette della numerazione civica disponendo nel contempo se e quanto far pagare ai proprietari dei fabbricati il relativo conto)

Risposta

L’intitolazione delle aree di circolazione e dei luoghi sprovvisti di denominazione è demandata per legge alla Giunta Comunale che si avvale, per consolidata prassi, della Commissione Consultiva di Toponomastica alla quale è demandato il compito di indicare delle proposte alla Giunta Comunale, le proposte della Commissione non sono comunque vincolanti per l’Amministrazione Comunale.

Successivamente all’approvazione del relativo atto deliberativo di G.C. si procede all’intitolazione definitiva delle aree di circolazione o dei luoghi solo dopo che sono state ottenute le necessarie autorizzazioni prefettizie ai sensi di quanto previsto dalla Legge 23/6/1927, n.1188 e, nel caso di personaggi deceduti da meno di dieci anni, le relative deroghe ai sensi dell’art.47 della medesima Legge.

Art. 42 Numerazione civica - 1 - Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.2 - L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.3 - La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso

Art. 47 Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica 1 - Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc. 2 - La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all'art. 43 ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione. 3 - E' fatto obbligo ai comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica

Relativamente alla comunicazione di avvio del procedimento, l'art. 8 , comma 3 della legge 241/90 prevede che: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima."

L'assegnazione del nuovo toponimo e/o del numero civico dovrà essere riferita alla data di efficacia della deliberazione anche se la regolarizzazione avverrà successivamente. I dati di registrazione nello stradario conterranno le date di deliberazione (decorrenza) e la data di variazione così da poter sempre certificare il passaggio qualora sorgessero contenziosi.

Per quanto riguarda le conseguenze sui cittadini, occorre fare molta attenzione a non gravare di spese eventuali cittadini che abbiano subito variazioni di indirizzo senza appunto aver cambiato abitazione. In pratica occorrerà che l'ufficio si attivi per chiedere ad ogni cittadino interessato da variazioni d'ufficio a quali enti pubblici o privati inviare la comunicazione della variazione; tale variazione dovrà essere accolta dagli enti interessati che dovranno fare le necessarie variazioni o volture senza alcuna spesa per i cittadini; per la patente e il libretto di circolazione non si deve fare alcuna variazione, ma il cittadino dovrà essere munito di un certificato rilasciato dall'ufficiale d'anagrafe in carta libera (da esibire alle forze dell'ordine) in cui si dichiara che il cittadino non ha cambiato abitazione ma che si tratta di una variazione disposta d'ufficio.

La legge anagrafica prescrive (art. 10, legge 1228/1954) che il Comune provvede all'indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica; la spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, i proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna. E dunque tocca al Comune apporre le targhette della numerazione civica (qui la lettura della norma - "provvede alla indicazione della onomastica stradale e della numerazione civica" non lascia margini a interpretazioni, significa che mette giù i pali di supporto e le tabelle della onomastica e le targhette della numerazione civica); disponendo nel contempo se e quanto far pagare ai proprietari dei fabbricati il relativo conto; conto che costoro in ogni caso devono accollarsi per l'apposizione della numerazione interna.

Sui proprietari dei fabbricati incombe l'obbligo di chiedere l'attribuzione dei numeri civici (artt. 42 e 43 del D.P.R. 223/1989), una volta ottenuta/rilasciata tocca al Comune provvedere all'apposizione.

Aggiungerei che le aziende che si occupano di numerazione civica, solitamente, nel costo del numero civico comprendono la rilevazione satellitare con l’utilizzo di varie metodologie, la ricognizione e rilevazione sul territorio della situazione esistente, la posa in opera della targhetta. Per quello che riguarda la segnaletica verticale la spesa compete al comune. Alcuni comuni virtuosi preferiscono non fare pagare il numero civico fornito, ma la possibilità di addebitarlo al proprietario dell’immobile (quel può della legge è molto significativo)  mi sembra una soluzione assolutamente percorribile considerati i costi comunque irrisori di un numero civico di qualunque materiale esso sia.

30 marzo 2021             Roberto Gimigliano

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