Risposta al quesito della Dott. ssa Liliana Palmieri
QuesitiIl Tribunale per i Minorenni ha trasmesso la sentenza di adozione, passata in giudicato, pronunciata ai sensi e con gli effetti degli artt. 25 e 27 della legge n° 184/1983, relativa ad un minore italiano, nato in Italia nell’anno 2012, residente in questo Comune, il cui atto di nascita è stato trascritto in questi registri dello stato civile previa trasmissione della Direzione Sanitaria.
Il minore è ancora iscritto nella famiglia anagrafica dei genitori biologici, i genitori adottivi indicati nella sentenza risiedono in altro Comune.
Si chiede quali sono gli adempimenti da parte di questo ufficio, sia dal punto di vista anagrafico che di stato civile.
In particolare:
• in quale ordine devono essere eseguiti gli adempimenti (anagrafici e di stato civile)?
• il trasferimento di residenza del minore presso la famiglia dei genitori adottivi può essere effettuato attraverso una normale pratica migratoria (iscrizione/cancellazione per emigrazione in altro Comune) o è necessario adottare particolari accorgimenti (tipo una cancellazione fittizia per l’estero o per altri motivi con corrispondente iscrizione dall’estero o per altri motivi nell’altro Comune), visto il divieto imposto dall’art. 28 della legge sopra indicata, per cui “l'ufficiale di stato civile e l'ufficiale di anagrafe debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria”?
• I genitori adottivi possono richiedere l’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n° 286/2016 per l’attribuzione del doppio cognome (paterno + materno) al minore?
• Da quale data decorre l’adozione?
La sentenza di adozione, divenuta definitiva, viene comunicata all’ufficiale di stato civile (art. 26 comma 4 L. 184/1983) del comune in cui l'atto di nascita è iscritto.
L’ufficiale di stato civile deve:
1) trascrivere la sentenza di adozione (art. 28 c. 2 lett. g) DPR 396/2000) nei registri di nascita.
2) annotare la sentenza di adozione (art. 49 c. 1 lett. a DPR 396/2000) sull’atto di nascita dell’adottato (formula 122).
3) comunicare all’ufficiale d’anagrafe l’avvenuta adozione ai fini dell’aggiornamento delle registrazioni anagrafiche.
Per quanto concerne il cognome dell’adottato, l'adozione piena equipara l'adottato al figlio nato nel matrimonio; visto anche quanto indicato dall'articolo 27 della legge 184/1983: “per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti dei quali assume e trasmette il cognome” si ritiene che, salvo diversa espressa indicazione del giudice, a richiesta dei genitori, l'ufficiale di stato civile possa attribuire all'adottato il cognome paterno più quello materno, indicando tale circostanza nell'annotazione di adozione apposta a margine dell'atto di nascita dell'adottato.
Gli effetti dell’adozione si producono dal momento della definitività della sentenza. (Art. 26 comma 5 Legge 184/1983.
Per quanto concerne il trasferimento di residenza, prima dell’avvento di ANPR si riteneva che l'instaurazione di una normale pratica migratoria non recasse pregiudizio alla salvaguardia dei contenuti di segretezza voluti dal legislatore.
Oggi si ritiene, invece, necessaria una ulteriore cautela, poiché la banca dati anagrafica non è più locale; pertanto è consigliabile adottare due procedimenti specifici, non “collegati” fra loro: da un lato Codesto comune dovrà cancellare per altri motivi (senza destinazione); dall’altro, il comune di residenza dei genitori adottivi dovrà iscrivere per altri motivi (senza provenienza). A tal fine è opportuno che i due ufficiali d’anagrafe si mettano in contatto fra loro per coordinarsi in tal senso.
26 marzo 2021 Liliana Palmieri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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