La risposta è negativa.
Secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 8, Decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, i giorni di ferie sono obbligatoriamente fruiti secondo le rispettive discipline e non danno luogo, in nessun caso, alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
Come precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica (nota 40033 del 08.10.2012), stante il divieto di cui all’articolo 5, comma 8, Decreto-legge 95/2012, la monetizzazione può avvenire soltanto nei casi di cessazione dal servizio in cui l’impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio di maternità.
Pertanto, gli unici giorni di ferie monetizzabili sono quelli maturati durante il periodo di preavviso (e quindi le ferie maturate negli ultimi due mesi e corrispondenti a 5 giorni per settimana lavorativa articolata su 5 giorni, e 6 giorni di ferie nel caso di settimana lavorativa articolata su 6 giorni), a condizione che il dipendente renda la sua prestazione lavorativa negli ultimi due mesi di servizio, cioè quelli immediatamente antecedenti alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Salvo l’ipotesi del pensionamento di vecchiaia, in cui non è possibile differire la cessazione del rapporto di lavoro, il dipendente potrebbe procrastinare la permanenza in servizio, così da smaltire le ferie residue.
Nel caso di pensionamento di vecchiaia, la fruizione delle ferie doveva essere programmata in tempo utile.
Quanto sopra, vale anche per gli enti di piccole dimensioni, come confermato dal Dipartimento della funzione pubblica, con nota prot. n. 76251 del 26 novembre 2020.
31 marzo 2021 Fabio Venanzi