[Funzioni locali] Trattamento Economico Segretari Comunali e Provinciali
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[Funzioni locali] Trattamento Economico Segretari Comunali e Provinciali
Deve essere mantenuta l’IVC stabilita nell’anno 2019 atteso che il CCNL 17.12.2020 è scaduto al 31.12.2018 oppure deve essere trattenuta la differenza tra l’importo dell’IVC effettivamente corrisposto nell’anno 2019 e l’importo dell’IVC 2010 da conglobare?
L’IVC, con decorrenza 2010, che è stata conglobata nel trattamento tabellare, secondo le previsioni di cui al richiamato art. 106, comma 2 del CCNL del 17.12.2020, deve essere distinta dalla IVC decorrenza 2019 prevista dall’art. 1, comma 440 della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).
Si tratta, infatti, di voci retributive distinte che, prima dell’entrata in vigore del nuovo CCNL, avrebbero dovuto essere evidenziate separatamente in busta paga.
Con il nuovo CCNL, l’IVC decorrenza 2010 deve essere conglobata nello stipendio mentre la diversa IVC decorrenza 2019 deve continuare ad esser erogata.
Si rammenta infatti che la normativa prevista dalla Legge di Bilancio 2019 dispone in merito alla erogazione della indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio economico 2019-2021 nelle more della definizione del prossimo CCNL relativo al triennio 2019-2021.
La suddetta IVC decorrenza 2019 dovrà, pertanto, continuare ad essere corrisposta, come distinta voce della busta paga, fino a quando non sarà riassorbita dai futuri CCNL.