ARAN – Orientamento applicativo Comparto Funzioni locali pubblicato in data 24 marzo 2021 – AFL4
Servizi Comunali Segreteria comunale Trattamento economico[Funzioni locali] Trattamento Economico Segretari Comunali e Provinciali
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Orientamenti applicativi Comparto Funzioni locali
AFL4
[Funzioni locali] Trattamento Economico Segretari Comunali e Provinciali
Come si calcola la retribuzione mensile aggiuntiva di cui all’art. 45 del CCNL 16.05.2001?
La disciplina contrattuale collettiva nazionale relativa alla retribuzione mensile aggiuntiva per sedi di segreteria convenzionate di cui all’art. 45 del CCNL 16.05.2001, è tuttora vigente in base all’art. 111, comma 1, lett. B), 5° alinea del CCNL 17.12.2020 che ne opera la conferma “tenendo conto di quanto previsto dall’art. 16-ter comma 11 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8”.
Stante la continuità della citata disciplina contrattuale collettiva nazionale in materia di retribuzione mensile aggiuntiva per sedi di segreteria convenzionate, in ordine alla interpretazione della stessa, la scrivente Agenzia non può che confermare i propri consolidati orientamenti applicativi di seguito ricapitolati.
Ai sensi delle disposizioni dell’art. 45 del CCNL16.05.2001, al segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva pari ad una maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui 37, comma 1, lett. da a) ad e) del CCNL del 16.5.2001, in godimento dello stesso; l’art. 37 citato risulta oggi sostituito dall’art. 105, comma 1, del CCNL 17.12.2020.
Per quanto qui ne occupa si deve sottolineare che, anche nel regime della disciplina del nuovo CCNL 17.12.2020, la retribuzione mensile aggiuntiva continua a rappresentare una autonoma voce retributiva -alla quale deve essere riconosciuta natura di trattamento fondamentale - unica, unitaria e distinta dalle singole voci che ne costituiscono la base di calcolo.
La espressa disposizione contrattuale di cui all’art. 41, comma 4, del CCNL 16.05.2001, -anch’essa tuttora vigente ex art. 111, comma 1, lett. B), 1° alinea, del CCNL 17.12.2020 con le modifiche ed integrazioni di cui all’art. 107 dello stesso CCNL- che prevede la possibilità di corrispondere al segretario una specifica maggiorazione della retribuzione di posizione, nei casi e secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa di livello nazionale e la circostanza che l’art. 45 comma 1, del CCNL 16.05.2001, nel determinare il complesso della retribuzione di cui tener conto, si riferisca espressamente a quella “in godimento”, consentono di affermare che non vi sono elementi giuridici per escludere dal computo della retribuzione aggiuntiva spettante al segretario titolare di segreteria convenzionata anche le maggiorazioni della stessa, ove applicate.
Fermo restando, infatti, che gli Enti possono riconoscere o meno detta maggiorazione della retribuzione di posizione, ove la attribuiscano essa non può essere considerata una voce distinta dalla retribuzione di posizione e, quindi, non può non essere computata ai fini della determinazione della retribuzione aggiuntiva spettante al segretario titolare di segreteria convenzionata.
Analoga ricostruzione interpretativa sembra poter essere formulata relativamente alla rilevanza sulla retribuzione mensile aggiuntiva di cui all’art. 45 del CCNL 16.05.2001 dell’integrazione della retribuzione di posizione di cui all’art. 41, comma 5, del CCNL 16.05.2001, c.d. “galleggiamento”, disciplina tuttora vigente ex art. 111, comma 1, lett. B), 1° alinea, del CCNL 17.12.2020, con le modifiche ed integrazioni di cui all’art. 107 dello stesso CCNL.
In proposito, nel caso di sedi di segreteria convenzionate occorre aver riguardo all’art. 107, comma 3, del CCNL 17.12.2020, giusta il quale “Per i segretari titolari di segreteria convenzionata, l’eventuale differenziale di retribuzione di posizione riconosciuto ai sensi del comma 2, assorbe e ricomprende quota parte della retribuzione aggiuntiva di cui all’art. 45 del CCNL del 16/5/2001, fino a concorrenza dei seguenti valori massimi:
- Euro 3.008,00, per i segretari di fascia A e B;
- Euro 1.964,00, per i segretari di fascia C.”
Pertanto dall’importo della retribuzione mensile aggiuntiva per sedi convenzionate, andrà sottratto, ovvero scomputato, lo specifico importo riconosciuto quale “galleggiamento” ex art. 41, comma 5, del CCNL 16.05.2001, come calcolato in forza dell’art. 107, comma 2, del CCNL 17.12.2020, entro i citati valori massimi.
Si ritiene conclusivamente necessario precisare che la disciplina contrattuale collettiva nazionale della retribuzione mensile aggiuntiva di cui all’art. 45 del CCNL 16.05.2001 come sopra ricostruita, non può in alcun modo dar luogo e non consente di giustificare un effetto paradossale quale quello che potrebbe determinarsi laddove, in forza di interpretazioni difformi risultanti anche dall’interazione di altri strumenti negoziali, si configuri una reciproca alimentazione tra la retribuzione mensile aggiuntiva stessa e la maggiorazione di posizione di cui all’art. 41, comma 4, del medesimo CCNL, con l’assurda conseguenza di innescare una serie plurima, tendente a zero, di ripetuti ricalcoli dei rispettivi valori in rapporto fra loro, determinandosi così un ingiustificabile aggravio di spesa.
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