[Funzioni locali] Trattamento Economico Segretari Comunali e Provinciali
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[Funzioni locali] Trattamento Economico Segretari Comunali e Provinciali
L’art. 107, comma 2, del CCNL 17.12.2020 relativo all’Area delle Funzioni locali ha modificato la previgente disciplina in materia di comparazione della retribuzione di posizione del segretario con quella attribuita alla funzione dirigenziale o alla posizione organizzativa più elevata nell’ente, c.d. “galleggiamento”: da quale data si deve ritenere che tale modifica divenga efficace?
La normativa prevista dall’art. 107 del CCNL del 17.12.2020, come noto, ha ridisegnato le previgenti disposizioni contrattuali previste in materia di retribuzione di posizione.
In particolare, con il comma 1, sono stati rideterminati, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, i valori complessivi annui lordi (espressi per tredici mensilità) della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali di cui all’art. 3, comma 6 del CCNL del 1° marzo 2011 così come indicati nella relativa tabella.
In relazione all’istituto del c.d. “galleggiamento”, il comma 2 della medesima disposizione contrattuale, ha modificato la previgente disciplina prevista dall’art. 3, comma 7 del CCNL del 1° marzo 2011 secondo la quale, come noto, ai fini della comparazione della retribuzione di posizione del segretario con quella attribuita alla funzione dirigenziale o alla posizione organizzativa più elevata nell’ente, doveva figurativamente tenersi conto dei più elevati valori di retribuzione di posizione stabiliti dall’art. 3, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001 (biennio economico 2000-2001).
Il richiamato art. 107, comma 2, infatti, prevede espressamente che “ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’art. 41, comma 5 del CCNL del 16.5.2001 il valore retributivo da porre a raffronto con la retribuzione di posizione stabilita nell’ente, per la funzione dirigenziale più elevata o, negli enti privi di dirigenza, per la posizione organizzativa più elevata, è pari alla complessiva ed effettiva retribuzione di posizione del segretario comunale e provinciale, comprensiva delle eventuali maggiorazioni di cui all’art. 41, comma 4 del CCNL del 16/5/2001 e degli incrementi riconosciuti ai sensi del comma 1”.
Secondo tale previsione, pertanto, limitatamente alle disposizioni di cui all’art. 41 comma 5 del richiamato CCNL del 16.5.2001, cessano di essere considerati gli importi “virtuali” previsti dal CCNL del 16.5.2001 trovando applicazione la nuova disposizione contrattuale.
Relativamente alla corretta individuazione della data di decorrenza delle nuove norme introdotte dal CCNL del 17.12.2020, con particolare attenzione agli effetti che la nuova disciplina ha prodotto sugli istituti giuridici ed economici di riferimento, occorre, in primo luogo, aver riguardo al disposto dell’art. 2, comma 2, del richiamato CCNL giusta il quale“Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.”
Al riguardo, si precisa che, mentre ai fini della rideterminazione dei valori della retribuzione di posizione dei Segretari l’art. 107, comma 1, del CCNL 17.12.2020, espressamente stabilisce una decorrenza alla data del 1° gennaio 2018, nessuna decorrenza specifica è prevista dalle disposizioni dello stesso art. 107, commi 2 e 3, ai fini dell’efficacia della nuova disciplina del c.d. “galleggiamento” (anche in relazione al trattamento economico spettante al titolare di segreteria convenzionata).
Parimenti, l’art. 111, comma 1, lett. a), ultimo alinea, del citato CCNL,che ha disapplicato l’art. 3, comma 7 del CCNL del 1.3.2011 II biennio economico, non prevede una specifica decorrenza, diversa da quella del 18/12/2020.
Dal combinato disposto delle richiamate norme contrattuali si evince, dunque, che la nuova regola contrattuale del c.d. “galleggiamento” prevista dall’art. 107, commi 2 e 3, è efficace dal 18/12/2020 con la conseguenza che, sino a tale data a tutti i fini continuano a trovare applicazione le disposizioni della citata disciplina previgente in materia.
Sulla base dei suesposti criteri interpretativi della disciplina del CCNL 17.12.2020 relativa alla fattispecie dedotta, codesto Ente adotterà le opportune misure applicative di propria competenza.