Scorrimento delle graduatorie di altri enti

Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
07 Aprile 2021

L'ente ha programmato l'assunzione di una categoria di tecnico a tempo indeterminato a 30 ore. Nel piano del fabbisogno ha indicato di usufruire della deroga che consente di non procedere alla mobilità volontaria. E' stata avviata la mobilità obbligatoria. Dando atto dell'esito infruttuoso di questa procedura, si chiede, anche alla luce del regolamento di funzionamento degli uffici, se l'Ente debba necessariamente procedere allo scorrimento di graduatorie di altri enti oppure se sia possibile procedere con il concorso.

Risposta

Il ricorso allo scorrimento delle graduatorie di altri enti è una possibilità e non un obbligo per le amministrazioni; per l’utilizzo delle graduatorie di altri enti è necessario che l’ordinamento interno preveda nel dettaglio i criteri del ricorso per evitare che possa configurarsi un utilizzo ad personam delle graduatorie medesime. Inoltre, deve essere preceduto da un accordo tra le amministrazioni interessate.

Al fine di sintetizzare il percorso che le amministrazioni devono seguire per utilizzare questa possibilità offerta dalla vigente normativa (art. 9, comma 1 della Legge n. 3/2003, art. 3, comma 61, della Legge 350/2003) è utile richiamare il parere rilasciato con deliberazione n. 290/2019 della Sezione regionale di controllo della Corte di Conti Veneto. In particolare, affinché le amministrazioni possano utilizzare le graduatorie di altri enti devono effettuare i seguenti passaggi:

  1. devono predeterminare i criteri, nell’ambito del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi o, comunque, con apposito atto di indirizzo o, ancor meglio, con apposito articolo stralcio del regolamento, di scelta della tipologia di enti con i quali è possibile “accordarsi”;
  2. valutare la corrispondenza della posizione lavorativa da ricoprire (categoria, regime giuridico e, eventualmente, profilo professionale) con la graduatoria che si vuole utilizzare;
  3. garantire la previsione e verificare la preesistente copertura finanziaria nel PTFP (Piano Triennale di Fabbisogno di Personale) di cui all’art. 6 del DLgs 165/2001. Quindi, rimane di competenza dell’amministrazione, al momento della programmazione delle assunzioni, in base alle facoltà assunzionali vigenti o dei tetti di spesa, verificare se esistono margini di rimodulazione della dotazione organica da esprimere nel PTFP, nel rispetto del limite finanziario massimo della “dotazione” di spesa potenziale.
  4. L’assunzione di personale da parte delle amministrazioni resta altresì subordinata ad una serie di adempimenti e, tra questi, vi è il necessario e preventivo ricorso alla procedura di mobilità.
  5. Per quanto riguarda le forme dell’accordo, la giurisprudenza intervenuta in materia si è mostrata aperta a soluzioni che valorizzino l’autonomia dell’ente. Il TAR Veneto, in particolare, con la sentenza n. 864/2011, tra l’altro, sottolinea come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano alcun riferimento a convenzioni ex art. 30 del TUEL, ma, unicamente, ad un accordo, il che implica che l’intesa tra le due amministrazioni interessate in ordine all’utilizzo della graduatoria, sia da perfezionarsi con i poteri del privato datore di lavoro e quindi con gli strumenti, certamente non pubblicistici, a disposizione. Dunque, nessuna delibera di Giunta o addirittura di Consiglio è necessaria per concludere questo tipo di accordo: è sufficiente uno scambio di comunicazioni e la sottoscrizione, se lo si ritiene, di un minimo articolato le regole applicabili per l’utilizzo delle graduatorie concorsuali.

In conclusione, deve ritenersi consolidato l’orientamento secondo il quale, nel rispetto di tutti vincoli posti dalla normativa vigente in materia di spesa del personale, rimane di esclusiva spettanza della singola amministrazione la valutazione del caso concreto in merito all’esistenza dei presupposti necessari ai fini dell’utilizzazione di graduatorie di concorso o di selezione pubblica di altro ente, tramite scorrimento delle stesse, garantendo l’esercizio della propria discrezionalità amministrativa entro i limiti dei principi di ragionevolezza, imparzialità, trasparenza ed economicità.

31 marzo 2021                  Angelo M. Savazzi

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